Cassazione Civile, Ordinanza n. 36966/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore ferroviario)
La controversia
La controversia nasce da un antico atto di cessione gratuita di una porzione di terreno al Demanio dello Stato, ramo ferrovia, per la realizzazione di una stazione ferroviaria e dei relativi servizi di piccola velocità, con previsione che il bene sarebbe tornato al cedente in caso di abolizione o soppressione del servizio. L'ente cedente ha chiesto la retrocessione del terreno sostenendo che la soppressione del servizio di piccola velocità e la successiva trasformazione dell'area in parcheggio e in altre strutture accessorie avessero fatto venire meno la destinazione originaria e quindi si fosse avverata la condizione risolutiva prevista nell'atto. Ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1158, comma 2, cod. 1865 e 1360, comma 1, c.c., assumendo che la clausola integrasse una condizione risolutiva e che il suo avveramento imponesse la retrocessione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1362 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al solo dato letterale della clausola senza valorizzare l'evoluzione tecnologica e l'intenzione concreta del disponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, rilevando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa il mancato avveramento della condizione risolutiva. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'interpretazione della clausola negoziale da parte della corte territoriale era conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, poiché aveva ricercato la comune intenzione delle parti considerando il testo integrale dell'atto, la ragione pratica dell'accordo e la lealtà interpretativa, senza arrestarsi al solo significato letterale. Ne è seguita la reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con il rilievo dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158, comma 2, cod. 1865
richiamato dal ricorrente come base della clausola di retrocessione/condizione risolutiva, ma la Corte non ne accoglie la lettura offerta perché la questione decisiva è il mancato avveramento della condizione
richiamato per sostenere gli effetti dell'avveramento della condizione risolutiva; la Corte osserva che la censura, in realtà, attiene al fatto storico del mancato avveramento
la comune intenzione delle parti non può essere ricostruita limitandosi al solo dato letterale se questo non è coerente con lo spirito del negozio
l'interpretazione della clausola deve avvenire nel contesto complessivo dell'atto negoziale
l'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede, escludendo letture incompatibili con gli interessi tutelati dalle parti
la clausola va letta in coerenza con la ragione pratica e la causa concreta dell'accordo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare, sotto la veste della violazione di legge, una censura che mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie quando la doglianza investe l'accertamento dell'avveramento di una condizione contrattuale.
- La violazione di legge va distinta dall'erronea applicazione della norma a una fattispecie concreta: la prima riguarda l'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, la seconda può derivare da una carente o contraddittoria ricostruzione del fatto e si traduce in un vizio di motivazione o di accertamento di merito.
- L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti attraverso il coordinamento del dato letterale con l'intero contesto negoziale, la causa concreta e il criterio di buona fede, senza fermarsi al solo significato letterale quando esso risulti incompatibile con lo spirito dell'accordo.
- La clausola negoziale è censurabile in cassazione non per la sua presunta inesattezza sostanziale, ma solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione illogica o giuridicamente non conforme dell'operazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito.
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