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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22739/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per incendio doloso del capannone di proprietà di Gianfranco Vonini e Giovanni Ferreri. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e difetto di trattamento dei rilievi di merito (art. 606 c.1 lett. c) ed e)) contestando la natura dolosa dell'incendio e la sua identificazione come autore, rilevando l'assenza di movente, incertezze sulla fonte di innesco (richiamando il rapporto dei vigili del fuoco), mancanza di impronte sull'oblò rimosso, impronte rinvenute su una tanica e non sulla bottiglia incendiaria, mancato aggancio delle celle del cellulare e perquisizione negativa in casa per reperire bottiglie analoghe; (2) vizio nel trattamento sanzionatorio e violazione dell'art. 133 c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la Corte territoriale abbia negato le attenuanti unicamente per l'assenza di resipiscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i profili che miravano a rimescolare le valutazioni di merito: ha ritenuto che la Corte d'appello, con motivazione sintetica ma adeguata, abbia considerato elementi decisivi (segni di effrazione, tracce di gasolio diverso dal carburante delle imbarcazioni, impronte digitali del ricorrente sulla tanica rinvenuta accanto alla bottiglia incendiaria e riprese video che collocavano la sua autovettura in orario compatibile), e che le contestazioni difensive miravano a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. Tuttavia la Cassazione ha accolto il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale ha illegittimamente negato le circostanze attenuanti generiche basandosi esclusivamente sull'"assenza di resipiscenza". Richiamata la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che il silenzio o la protesta d'innocenza non possono da soli giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in Cassazione: lett. c) vizio di motivazione e lett. e) violazione di norme processuali; utilizzato dal ricorrente per lamentare carenza di risposta della Corte d'appello ai rilievi difensivi.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione: la censura muove dall'assunto che la Corte territoriale non avrebbe adempiuto agli obblighi motivazionali previsti per le decisioni di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che disciplina il concorso delle circostanze attenuanti/agggravanti e il trattamento sanzionatorio; il ricorrente lamentava violazione nella valutazione delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento non può essere escluso automaticamente in base al rimanere in silenzio o alla mancata confessione; il diniego non può fondarsi unicamente sull'assenza di resipiscenza.

Massime di principio

  • Una motivazione anche sintetica è valida se mostra di aver considerato i fatti decisivi e le argomentazioni difensive: non è richiesto che il giudice replichi punto per punto quando il ragionamento complessivo risulta coerente e rassicurante.
  • In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di merito o sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento delle prove: l'oggetto è la legittimità e la completezza della motivazione, non la rivalutazione delle prove.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sull'assenza di confessione o sulla scelta di non collaborare; il giudice deve indicare elementi negativi concreti e specifici che giustifichino il diniego.
  • Se la Cassazione riscontra un vizio solo nel trattamento sanzionatorio, può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo giudizio solo su tale aspetto, mantenendo confermati gli altri profili di condanna.
  • Nelle ipotesi di incendio doloso, la prova può risultare dalla combinazione di indizi (segni di effrazione, uso di accelerante diverso dal normale carburante presente, impronte su contenitori collegabili a dispositivi incendiari, riprese video che collocano il sospetto nei pressi e nell'orario compatibile).

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