Cassazione Civile, Ordinanza n. 11039/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La lite nasce da rapporti bancari intrattenuti da un’impresa individuale con un istituto di credito, in relazione ai quali i clienti hanno chiesto l’accertamento della nullità o invalidità di alcune condizioni applicate ai conti correnti e alle operazioni di affidamento e mutuo: tassi superiori alla soglia, anatocismo trimestrale e interessi determinati tramite usi di piazza. Hanno inoltre domandato la rideterminazione del dare-avere e la ripetizione di quanto indebitamente versato, nonché la declaratoria di nullità di fideiussioni e polizze date in pegno e successivamente escusse. In appello i soccombenti hanno censurato la decisione di primo grado per omessa pronuncia/omessa motivazione su tali domande, per la mancata verifica della nullità del mutuo da 350.000 euro asseritamente stipulato solo per estinguere anticipatamente un precedente mutuo, e per la compensazione delle spese di lite. In cassazione hanno articolato tre motivi: omessa o errata motivazione e mancata valutazione della documentazione sulle polizze in pegno, omessa verifica della legittimazione processuale attiva della cessionaria del credito, e omessa motivazione sul motivo d’appello relativo alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che comunque non ricorressero i vizi motivazionali estremi denunciabili in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della legittimazione della cessionaria non risultava trattata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non avevano indicato di averla ritualmente proposta nei gradi di merito, con violazione del principio di autosufficienza. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché, una volta dedotto un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice d’appello ben poteva e doveva decidere nel merito anche sulle spese, valorizzando la reciproca soccombenza; la relativa statuizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d’appello per ritenere l’appello affetto da profili di inammissibilità per difetto di specificità delle censure
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
l’omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione del provvedimento indispensabile, non bastando l’assenza di una espressa statuizione su ogni argomento
invocato dai ricorrenti, ma la censura è stata letta come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione
invocato dai ricorrenti in chiave di riesame delle prove, precluso al giudice di legittimità
il ricorrente che deduca questioni non trattate in sentenza deve indicare specificamente dove le abbia già dedotte nei gradi di merito
la motivazione è sufficiente se concisa ma chiara, coerente e non contraddittoria
richiamato insieme all’art. 127 c.p.c. per valorizzare il principio di ragionevole durata del processo
richiamato per evitare attività processuali inutili che ritardino la definizione del giudizio
la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non impone la rimessione al primo giudice; il giudice d’appello deve decidere nel merito
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese per reciproca soccombenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato
art. 12 preleggi
usato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il ricorso è inammissibile se, pur formalmente formulato come vizio di motivazione o violazione di legge, mira in sostanza a un terzo grado di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso sul complesso delle questioni rilevanti; non è necessario che si soffermi espressamente su ogni singola allegazione o argomentazione incompatibile con la decisione adottata.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata possono essere dedotte in cassazione solo se il ricorrente dimostra di averle già proposte nei gradi di merito e indica specificamente l’atto in cui ciò è avvenuto.
- Se il giudice d’appello rileva un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, deve decidere nel merito e può statuire anche sulle spese, che, in caso di reciproca soccombenza, sono regolate con valutazione discrezionale insindacabile nei limiti di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10998/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10999/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11000/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11001/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11004/2025 del 27/04/2025
- ordinanza_civile · 27 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11005/2025 del 27/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →