Cassazione Civile, Ordinanza n. 26192/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore dipendente di una società fallita aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, in quanto creditore privilegiato rimasto in attesa della soddisfazione del proprio credito. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e liquidato l'indennizzo in euro 500 per ogni anno di ritardo, per complessivi euro 4.500, assumendo come parametro il credito complessivamente accertato nel fallimento. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001: secondo il ricorrente, il limite massimo dell'indennizzo non poteva essere calcolato sull'intero credito ammesso al passivo, ma solo sulla parte rimasta insoddisfatta dopo i pagamenti già ricevuti nel corso della procedura; pertanto il valore della causa e il danno indennizzabile andavano commisurati al solo residuo non pagato entro il termine ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando il decreto della Corte d'appello di Milano. Ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che nel giudizio di equa riparazione relativo a una procedura fallimentare l'importo massimo dell'indennizzo non può superare il valore del giudizio presupposto e che, quando il credito sia stato in parte soddisfatto durante il periodo ragionevole, occorre considerare il solo quantum residuo non pagato, oltre ai pagamenti già effettuati in pendenza della procedura, per evitare sovracompensazioni. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito e ha liquidato l'indennizzo dovuto in euro 2.735,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con compensazione parziale delle spese.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
"La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
Il limite massimo dell'indennizzo va riferito al valore del giudizio presupposto o, se minore, al diritto accertato; nella procedura fallimentare occorre guardare al credito non soddisfatto e ai pagamenti intervenuti, così da evitare un'indennità superiore al danno subito.
art. 6, par. 1, CEDU
La durata irragionevole del processo integra violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e fonda la domanda di equa riparazione.
Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
La legge Pinto viene letta come sistema di riparazione, non di automatica sanzione pecuniaria, con indennizzi calibrati sul concreto pregiudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il tetto massimo dell'indennizzo non va individuato in astratto sull'intero valore iniziale della pretesa, ma sul valore effettivamente rimasto in gioco per il periodo eccedente la durata ragionevole.
- Quando il giudizio presupposto è una procedura fallimentare, il danno indennizzabile deve essere commisurato al credito non soddisfatto all'esito del periodo ragionevole, tenendo conto dei riparti già eseguiti durante la procedura.
- La funzione dell'equa riparazione è compensativa e non punitiva: va evitata ogni sovracompensazione o arricchimento del creditore rispetto al pregiudizio concretamente patito.
- Se il giudice di merito dispone già degli elementi necessari, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente sul merito senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26145/2023 del 08/09/2023
- ordinanza_civile · 8 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26151/2023 del 08/09/2023
- ordinanza_civile · 8 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26152/2023 del 08/09/2023
- ordinanza_civile · 8 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2023 del 08/09/2023
- ordinanza_civile · 8 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26160/2023 del 08/09/2023
- ordinanza_civile · 8 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26162/2023 del 08/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →