Cassazione Penale, Sentenza n. 33952/2026 del 19/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2026, emessa in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per numerosi reati-fine di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, c.p.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione sull’attualità del pericolo di reiterazione: le condotte attribuite al ricorrente sarebbero cessate nell’agosto 2024, circa un anno e sette mesi prima dell’applicazione della misura, senza successive condotte indicative di pericolosità; la valutazione del Tribunale sarebbe stata una congettura fondata anche sulla condizione di irregolarità dello straniero. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. e vizio motivazionale sulla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato il tempo trascorso né spiegato perché misure meno afflittive non avrebbero impedito la ripresa dei contatti con i correi, che la difesa assumeva interrotti dopo la chiusura della piazza di spaccio del “ponte di ferro”.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e, per altro profilo, generico perché non adeguatamente correlato alle ragioni dell’ordinanza impugnata. Ha ribadito che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari non consente una nuova valutazione del merito delle esigenze cautelari e della misura adeguata, ma riguarda la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l’assenza di illogicità evidenti. Ha ritenuto corretta l’applicazione della presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato associativo contestato, rilevando che il Tribunale aveva esaminato il tempo trascorso e le circostanze concrete: le cessioni si erano protratte sino a settembre-ottobre 2024; l’associazione aveva continuato a operare spostando le piazze di spaccio; il ricorrente aveva contribuito senza soluzione di continuità all’attività, mantenendo i legami con il capo e gli altri partecipi anche durante la detenzione domiciliare del capo. Tali elementi, unitamente alla personalità e al contesto, erano stati ritenuti idonei a sostenere l’attualità del pericolo e a non superare la presunzione cautelare. La Corte ha inoltre osservato che l’attualità del pericolo non richiede l’individuazione di specifiche e imminenti occasioni di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; nessun rinvio.
Norme richiamate
Il difensore di Basti Saif ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa il 05/02/2026 dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere
La disposizione è richiamata per identificare l’appello cautelare del Pubblico ministero accolto dal Tribunale; la Corte non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Il titolo di reato di cui al capo 50) rientra – per via del rinvio all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il reato associativo contestato è ricondotto, attraverso il rinvio indicato, alla categoria di reati cui si applica la presunzione cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.
in qualità di partecipe), e numerosissimi reati di cui all’art. 73 medesimo decreto, in concorso con altri.
La norma individua i reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti contestati; la sentenza non ne elabora una specifica interpretazione sostanziale.
Il titolo di reato di cui al capo 50) rientra – per via del rinvio all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il rinvio dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. comporta, nel caso esaminato, l’inclusione del reato associativo tra quelli assoggettati al regime cautelare dell’art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
In sostanza, dalle richiamate modalità realizzative della condotta, dalla personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale ha ravvisato l’attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., requisito non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e che richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta
L’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni criminose: richiede una prognosi concreta, fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale, con approfondimento tanto maggiore quanto più è ampio il tempo trascorso.
La presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, i caratteri della attualità e della concretezza del pericolo
Per i reati compresi nella disposizione opera una presunzione relativa di sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, prevalente rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 c.p.p., superabile mediante elementi contrari. Il tempo trascorso privo di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità deve essere espressamente valutato e può costituire un elemento contrario.
La presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.
Le esigenze cautelari disciplinate in via generale dall’art. 274 c.p.p. sono coordinate, per i reati indicati dall’art. 275, comma 3, c.p.p., con la presunzione speciale prevista da quest’ultima disposizione.
pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.
La presunzione relativa non esonera il giudice dal valutare espressamente un intervallo temporale rilevante durante il quale non risultino nuove condotte indicative di pericolosità; tale intervallo può integrare prova contraria alla sussistenza delle esigenze cautelari.
l'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., requisito non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e che richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative
La valutazione dell’attualità riguarda la concreta possibilità di reiterazione e non esige la previsione di specifiche occasioni imminenti di commissione di reati.
la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nel caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la sola interruzione del vincolo associativo non basta a superare la presunzione relativa: la prognosi considera anche la possibile commissione di reati riconducibili alla professionalità e al grado di inserimento criminale acquisiti.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
Il controllo di legittimità sulla decisione cautelare verifica la presenza di ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità manifeste, senza sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle esigenze cautelari.
La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Per i reati inclusi nell’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari comprende i caratteri di concretezza e attualità del pericolo; resta tuttavia superabile con elementi contrari.
- Quando sia trascorso un arco temporale rilevante senza ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice deve considerare espressamente tale dato, che può concorrere a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari.
- Nelle misure cautelari per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si esaurisce nella verifica dell’operatività dell’associazione o della data dell’ultimo reato-fine: può comprendere il rischio di reati espressivi della professionalità e del grado di inserimento maturati nell’ambiente criminale. La mera rescissione del vincolo associativo non supera da sola la presunzione relativa.
- L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede l’imminenza di specifiche occasioni criminose; richiede una prognosi sulla possibilità di reiterazione basata su un esame concreto delle modalità della condotta, della personalità e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondito quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare, il sindacato è limitato alla verifica della presenza di motivazione giuridicamente significativa e dell’assenza di illogicità evidenti; la Corte non può sostituire la propria valutazione di merito delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura a quella del giudice competente.
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