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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2026 del 19/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato aveva presentato, tramite procuratore speciale, opposizione a un decreto penale di condanna per il reato previsto dall’art. 187 cod. strada, chiedendo l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La richiesta, assentita dal pubblico ministero, prevedeva la sostituzione della pena applicata con il decreto penale con il lavoro di pubblica utilità disciplinato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000, richiamato dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada. Il GIP del Tribunale di Crotone, con sentenza del 9 dicembre 2025, applicava invece il lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dagli artt. 53 e 56-bis l. 689/1981. Con unico motivo, la difesa denunciava la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in relazione all’art. 187, comma 8-bis, cod. strada e all’art. 56-bis l. 689/1981, deducendo il vizio della manifestazione di volontà dell’imputato e la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza: il giudice avrebbe modificato senza motivazione i termini dell’accordo, applicando un istituto diverso e meno favorevole, con perdita dei benefici previsti dal codice della strada. La difesa contestava inoltre che una telefonata tra il sostituto processuale e il procuratore speciale potesse giustificare la modifica dell’accordo, rilevando che il sostituto processuale non era legittimato a modificarne sostanzialmente i termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la richiesta concordata riguardava il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 e, per il reato in esame, dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, figura distinta dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo disciplinato dall’art. 56-bis l. 689/1981. Il primo costituisce pena principale, mentre il secondo è una sanzione sostitutiva della pena principale; il giudice aveva quindi applicato, senza il consenso dell’imputato, una sanzione diversa da quella concordata e in assenza dei necessari presupposti. La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso. La Corte non ha disposto un rinvio per nuovo giudizio al GIP, nonostante la conclusione del Procuratore generale in tal senso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    L’istanza, assentita dal Pubblico ministero, aveva ad oggetto la sostituzione della pena applicata con decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

    La richiesta concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. delimitava la pena oggetto dell’accordo: il giudice non poteva sostituirla con una diversa figura di lavoro di pubblica utilità senza il consenso dell’imputato.

  • art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 285/1992

    Si tratta di una differenza, d’altra parte, ricavabile dallo stesso art. 20-bis cod. pen., che fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, tra le quali, per l'appunto, rientra l'ipotesi in esame.

    Il lavoro di pubblica utilità previsto dalla disposizione del codice della strada è la figura collegata al modello dell’art. 54 d.lgs. 274/2000 e costituisce una pena principale, distinta dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo generale.

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    Invero, il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale di cui all'art. 56-bis, L. 689/1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 - e per analogia, quindi, dall'art. 187, comma 8-bis, cod. strada - si connota per avere natura di pena principale, con notevoli differenze sanzionatorie, come sottolineato nel ricorso.

    Il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d.lgs. 274/2000, applicabile anche nell’ipotesi richiamata dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, ha natura di pena principale e non coincide con la sanzione sostitutiva disciplinata dalla l. 689/1981.

  • art. 56-bis l. 689/1981

    Invero, il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale di cui all'art. 56-bis, L. 689/1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 - e per analogia, quindi, dall'art. 187, comma 8-bis, cod. strada - si connota per avere natura di pena principale, con notevoli differenze sanzionatorie, come sottolineato nel ricorso.

    Il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 56-bis l. 689/1981 è una sanzione sostitutiva della pena principale e costituisce un istituto autonomo e distinto dalla pena principale di lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 e dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In conclusione, quindi, anziché l’applicazione di una pena principale – quale quella prevista dall’art.186, comma 9-bis, cod. strada in riferimento all’art. 54 d.lgs. 274/2000 e in ordine alla quale era stato prestato il consenso - è stata invece disposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale, quale è quella regolata dall'art. 56-bis L. 689/1981.

    Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, la sentenza non può sostituire alla pena concordata una sanzione di natura e specie diversa in assenza del consenso dell’imputato.

  • art. 20-bis c.p.

    Si tratta di una differenza, d’altra parte, ricavabile dallo stesso art. 20-bis cod. pen., che fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, tra le quali, per l'appunto, rientra l'ipotesi in esame.

    La disciplina generale delle pene sostitutive fa salvo quanto previsto da disposizioni speciali, tra cui la disciplina del lavoro di pubblica utilità richiamata dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada.

Massime di principio

  • Il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 e richiamato, per l’ipotesi in esame, dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada è una pena principale; il lavoro di pubblica utilità disciplinato dall’art. 56-bis l. 689/1981 è invece una sanzione sostitutiva della pena principale. Le due figure sono autonome e non intercambiabili.
  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, il giudice non può applicare, in luogo della pena concordata e assentita, una diversa sanzione sostitutiva senza il consenso dell’imputato; la decisione così adottata determina l’applicazione di una sanzione diversa da quella richiesta e priva dei necessari presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiProcesso penaleReati stradali

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