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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2026 del 19/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 1° luglio 2025 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allegando, per documentare i redditi prodotti in Egitto, la sola richiesta di certificazione rivolta all’autorità consolare, inoltrata il 20 giugno 2025. Il Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 3 ottobre 2025, depositato il 7 ottobre, dichiarava l’istanza inammissibile perché priva sia della certificazione consolare sia della dichiarazione sostitutiva prevista per l’impossibilità di ottenere la certificazione; il 14 febbraio 2026 rigettava l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 79, comma 3, e 94 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, considerata la documentata pendenza della richiesta consolare e l’impedimento non imputabile; 2) erronea irrilevanza della documentazione integrativa depositata il 24 ottobre 2025, prima della notificazione del provvedimento, avvenuta il 27 ottobre; 3) violazione dell’art. 96 d.P.R. 115/2002 e del principio di affidamento, per il ritardo di 98 giorni nel decidere l’istanza e per l’omessa attivazione del soccorso istruttorio. Con memoria del 12 maggio 2026 venivano riproposte tali doglianze e si contestava inoltre la natura asseritamente meramente formale del giudizio di opposizione, la rilevanza delle notificazioni e l’insufficiente valutazione della documentazione economica successivamente prodotta, comprendente dichiarazioni relative alla moglie residente in Egitto e una dichiarazione sostitutiva dell’istante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea debba allegare all’istanza la certificazione consolare relativa ai redditi esteri oppure, se ne dimostra l’impossibilità, la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002. La sola richiesta all’autorità consolare e la successiva comunicazione di pendenza non soddisfacevano tale onere. Il potere del giudice di chiedere documentazione integrativa serve a verificare la veridicità delle dichiarazioni, non a sanare la mancanza di un requisito che la legge prescrive a pena d’inammissibilità; neppure il diritto di difesa impone un generalizzato obbligo giudiziale di supplenza. La piena devoluzione propria dell’opposizione ex art. 99 consente una nuova e autonoma valutazione dei presupposti sostanziali, ma non rimuove i requisiti di ammissibilità dell’istanza. La produzione del 24 ottobre non poteva retroattivamente rendere rituale la domanda già definita con il provvedimento del 3 ottobre; l’anteriorità rispetto alla notificazione rilevava per la conoscibilità dell’atto e per la decorrenza dei termini d’impugnazione, non per mantenere aperto il procedimento. Il ritardo rispetto al termine di dieci giorni dell’art. 96 non determina nullità del provvedimento tardivo né sana l’inammissibilità, e la difesa non aveva indicato una concreta attività processuale preclusa. Le censure sulle notificazioni e sulla valutazione della documentazione economica erano prive di decisività, poiché non superavano la carenza documentale originaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea deve corredare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per i redditi prodotti all'estero, con una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato nell'istanza.

    La certificazione consolare è il documento ordinariamente richiesto per attestare i redditi esteri del richiedente extracomunitario; la sola richiesta della certificazione non soddisfa l’onere documentale.

  • art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Qualora poi l'interessato dimostri l'impossibilità di produrre la certificazione consolare, l'art. 94, comma 2, del medesimo d.P.R. consente di sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    Quando la certificazione consolare non può essere prodotta, il richiedente deve avvalersi della dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge; in mancanza, l’istanza è inammissibile.

  • art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002

    Tale potere è, dunque, funzionale alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e non può essere utilizzato per conferire effetto sanante alla successiva produzione di elementi che la legge prescrive debbano essere contenuti, a pena di inammissibilità, nell’istanza originaria.

    Il potere del giudice di richiedere documentazione integrativa è diretto a verificare la veridicità delle dichiarazioni, non a supplire alla mancanza nell’istanza di un requisito formale essenziale prescritto a pena d’inammissibilità.

  • art. 99 d.P.R. 115/2002

    Questa Corte ha recentemente chiarito che il giudizio di opposizione ex art. 99 non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.

    L’opposizione devolve pienamente al giudice la verifica dei presupposti per il beneficio e impone una valutazione autonoma delle acquisizioni processuali; ciò non consente tuttavia di superare le condizioni di ammissibilità poste dagli artt. 79 e 94.

  • art. 96, comma 1, d.P.R. 115/2002

    L'inosservanza di tale termine, tuttavia, non determina la nullità del provvedimento adottato tardivamente né comporta, per ciò solo, la sanatoria dell'originaria inammissibilità dell'istanza.

    Il termine di dieci giorni per provvedere sull’istanza non è assistito, secondo la decisione, da nullità del provvedimento tardivo né il suo superamento sana una domanda originariamente inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Né l'art. 24 Cost. può essere interpretato nel senso di imporre al giudice un generalizzato obbligo di supplenza rispetto alle carenze dell'istanza, posto che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato realizza il bilanciamento tra il diritto inviolabile di difesa e l'esigenza di un'effettiva verifica della condizione di non abbienza, esigenza che la Corte costituzionale ha recentemente ribadito proprio con riferimento alla certificazione consolare richiesta ai cittadini extracomunitari.

    Il diritto di difesa non impone al giudice un obbligo generalizzato di colmare le carenze documentali della domanda; esso va bilanciato con l’esigenza di verificare effettivamente la condizione di non abbienza.

Massime di principio

  • Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino extracomunitario deve documentare i redditi prodotti all’estero mediante certificazione dell’autorità consolare; se ne dimostra l’impossibilità, deve sostituirla con la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002. La sola richiesta di certificazione consolare, anche se pendente, non assolve tale onere.
  • Il potere giudiziale di richiedere documentazione integrativa è funzionale alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e non consente di sanare la mancanza, nell’istanza originaria, di un requisito che la legge prescrive a pena d’inammissibilità.
  • La produzione documentale successiva può essere ammessa per verificare i presupposti del beneficio, ma non può sanare indiscriminatamente la carenza originaria di un requisito formale essenziale. L’opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 comporta una piena devoluzione delle questioni sui presupposti del beneficio, senza eliminare le condizioni di ammissibilità dell’istanza.
  • La documentazione depositata dopo il provvedimento che ha definito la domanda non lo rende retroattivamente rituale. La notificazione successiva incide sulla conoscibilità dell’atto e sulla decorrenza dei termini d’impugnazione, non mantiene aperto il procedimento già definito.
  • La violazione del termine di dieci giorni previsto dall’art. 96, comma 1, d.P.R. 115/2002 non determina la nullità del provvedimento tardivo e non sana l’inammissibilità originaria; il mero ritardo non attribuisce il diritto al beneficio in assenza dei requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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