Cassazione Civile, Ordinanza n. 25930/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'erede di un socio deceduto di ottenere la liquidazione della quota ereditaria spettantele nella società di persone in cui il de cuius era parte, ai sensi dell'art. 2289 c.c. Dopo accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di primo grado aveva determinato il valore della quota e condannato i soci superstiti al pagamento. La società soccombente in appello ha contestato la quantificazione del patrimonio sociale netto utilizzata per stimare la quota, sostenendo che molti immobili inclusi nell'elenco prodotto dalla controparte non appartenessero più al patrimonio societario alla data di apertura della successione, perché già venduti oppure non ancora realizzati. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2709 c.c. e il mancato corretto apprezzamento delle scritture contabili e della documentazione di vendita; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi e di documenti, in particolare fatture di vendita, registro IVA vendite, libro giornale, una concessione edilizia e altri atti, per dimostrare che gli immobili stimati dal CTU non facevano parte del patrimonio alla data del decesso del socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero in larga parte diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, oltre che carenti di specifica indicazione e di autosufficienza, perché non riportavano in modo adeguato il contenuto dei documenti invocati, la loro collocazione processuale, il momento della loro produzione e il fatto decisivo che essi avrebbero dimostrato. Ha inoltre rilevato che la censura non colpiva tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, e che la perizia stragiudiziale ha mero valore indiziario. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per la mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di liquidazione della quota del socio defunto in favore dell'erede
la ricorrente lo invoca per sostenere il divieto di scindere il contenuto delle scritture contabili; la Corte osserva però che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato per denunciare una violazione di legge, ma la censura è qualificata come richiesta di nuovo esame dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non per mancata valutazione di documenti o per una diversa lettura del merito
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione specifica dei documenti richiamati e della loro collocazione processuale, onere non assolto dalla ricorrente
art. 366, primo comma, n. 7, c.p.c.
richiede l'esposizione chiara e completa degli elementi essenziali del ricorso, inclusi i profili di fatto su cui si fonda
richiamato implicitamente nella parte in cui si discute dell'onere probatorio gravante sui soci superstiti nel dimostrare il valore della quota del socio defunto
Massime di principio
- Nella liquidazione della quota del socio defunto di una società di persone, l'onere di provare il valore della quota gravante sul patrimonio sociale incombe sui soci superstiti, perché sono essi a disporre delle scritture e della documentazione idonee a ricostruire la situazione patrimoniale alla data del decesso.
- Se la contabilità sociale è ritenuta inattendibile, il giudice di merito può ricorrere a una consulenza tecnica d'ufficio e apprezzarne liberamente le conclusioni, senza essere tenuto a confutare in modo analitico le diverse opinioni dei consulenti di parte, salvo che la parte abbia specificamente e tempestivamente contestato gli esiti peritali.
- In cassazione non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge o un vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; occorre invece individuare con precisione il fatto decisivo omesso o la norma effettivamente mal applicata.
- La denuncia di omesso esame di documenti richiede l'indicazione specifica del documento, della sua tempestiva produzione, della sua collocazione nel fascicolo e del contenuto decisivo, oltre alla dimostrazione che quel documento avrebbe certamente condotto a una decisione diversa.
- La perizia stragiudiziale ha valore di mero argomento di prova o indizio e non integra, da sola, un fatto decisivo il cui mancato esame sia normalmente censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le attinge tutte in modo specifico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →