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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28615/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al fallimento, il quale aveva ottenuto l'accoglimento di una domanda revocatoria relativa a una vendita immobiliare. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in tre motivi, ma l'ordinanza non ne esamina il contenuto sostanziale perché definisce il giudizio in rito. La Corte rileva infatti che nel ricorso il difensore ha espressamente affermato che la sentenza impugnata era stata notificata in una certa data, senza però depositare la relativa relata di notifica. Dagli atti emerge inoltre che il ricorso per cassazione è stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza d'appello. Il ricorrente, nella successiva istanza di decisione, ha spiegato di non essere in possesso della PEC di notifica perché la notifica era stata eseguita al precedente difensore; tuttavia non ha chiesto tempestivamente rimessione in termini. La parte intimata non si è costituita e non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello facesse sorgere, in capo al ricorrente, l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita di relata di notifica ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Poiché tale deposito non è avvenuto e non ricorreva una diversa disponibilità della relata presso il giudice, l'omissione ha determinato l'improcedibilità del ricorso. Non sono state liquidate spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 326, primo comma, c.p.c.

    Il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notificazione della sentenza opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Quando il ricorrente dichiara o comunque risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, egli deve depositare nei termini la copia autentica con la relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che la documentazione sia comunque disponibile per il giudice.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relata sia nella disponibilità del giudice per produzione di controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio.

  • art. 370 c.p.c.

    La relata può essere prodotta dal controricorrente nel termine per il controricorso, ai fini della disponibilità della documentazione per il giudice.

  • art. 372 c.p.c.

    Non è consentito recuperare l'omissione del deposito della relata con produzione tardiva, se ormai oltre il termine utile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato il meccanismo di proposta di definizione accelerata del giudizio e la successiva istanza di decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione afferma nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione lo vincola processualmente e gli impone di depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, perché la notificazione è un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve.
  • L'omesso deposito della relata di notifica determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., salvo che la relativa documentazione sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto della produzione del controricorrente o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
  • Il cambio del difensore tra il grado di merito e il giudizio di cassazione non esonera la parte dagli oneri di deposito imposti dalla legge processuale, né giustifica automaticamente l'omissione della relata di notifica.
  • La produzione tardiva della relata non è idonea a sanare l'inadempimento dell'onere di deposito quando il termine di legge sia già spirato.
  • Quando il controricorrente non si costituisce e non deposita la relata di notifica, la sola allegazione del ricorrente circa la mancata disponibilità del documento non elide l'onere processuale già sorto in suo capo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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