Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Potenza che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 contro il provvedimento del 26/03/2021 che aveva negato la liberazione anticipata per i semestri dal maggio 2018 al novembre 2020. Il ricorrente solleva due motivi principali: (1) vizio di motivazione per aver rigettato la richiesta basandosi sull'esistenza di un provvedimento cautelare senza spiegare l'influenza negativa di tale circostanza sul percorso rieducativo, soprattutto quando i fatti contestati sono anteriori al periodo valutato; (2) inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e costituzionali (art. 54 Ord. pen., art. 24 Cost., art. 6.3 CEDU), contestando che molti reati indicati erano attribuiti come commessi prima del periodo oggetto della richiesta e che il Tribunale avrebbe omesso un'analisi specifica sulla temporalità e sulla reale adesione al percorso rieducativo. Il ricorrente ha poi depositato una successiva ordinanza del 24/08/2021 che concedeva la liberazione anticipata per il semestre novembre 2020-maggio 2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la liberazione anticipata richiede una partecipazione attiva e concreta al trattamento rieducativo, non una mera condotta passiva. Ha ritenuto rilevanti elementi quali la sanzione disciplinare dell'26/02/2019 (ammonizione) e l'ordinanza cautelare del 28/08/2020 per associazione e plurimi reati commessi sin dal 2017, come indicatori della mancata adesione al percorso rieducativo nel periodo considerato. La Corte ha inoltre affermato che il giudice di sorveglianza può valutare fatti costituenti ipotesi di reato anche prima della definizione del relativo procedimento, se pertinenti al trattamento rieducativo, e che la valutazione semestrale non esclude che una trasgressione possa riverberarsi su semestri anteriori o successivi qualora manifesti l'assenza di effetti rieducativi. Ha precisato che la successiva concessione del beneficio per un periodo successivo non sovverte la legittimità della valutazione compiuta per i semestri oggetto del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 69-bis)
Norma procedurale che disciplina il reclamo contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; impugnazione esperita dal ricorrente contro l'ordinanza del magistrato
Art. 54 Ordinamento Penitenziario
La liberazione anticipata richiede condotte concrete e partecipative al trattamento rieducativo; non basta una mera osservanza passiva delle regole; il giudizio è globale e può considerare comportamenti e sanzioni anche se non formano oggetto di sentenza penale definitiva
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Art. 24 Cost. e art. 6 par. 3 CEDU (richiamati dal ricorrente)
Richiami invocati dal ricorrente in tema di diritto alla difesa e a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali profili non fossero idonei a superare la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sulla partecipazione rieducativa
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione anticipata è necessaria una partecipazione attiva e dimostrabile al trattamento rieducativo, non una condotta meramente formale o passiva
- Sanzioni disciplinari e misure cautelari o denunce anche non definitive possono essere valutate dal giudice di sorveglianza se pertinenti a rilevare l'assenza di adesione al percorso rieducativo
- La valutazione del comportamento è frazionata per semestri, ma una violazione significativa può influenzare il giudizio su semestri anteriori o successivi quando dimostri l'assenza di effetti rieducativi
- La successiva concessione del beneficio per periodi successivi non annulla automaticamente la legittima valutazione negativa fatta per periodi precedenti
- Nei procedimenti di sorveglianza il giudice ha ampia discrezionalità nel valutare la rilevanza di fatti non ancora definiti penalmente rispetto all'obiettivo rieducativo
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