Cassazione Penale, Sentenza n. 45892/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) censura della qualificazione del fatto come estorsione (art. 629 c.p.) e violazione delle regole probatorie e costitutive del reato, deducendo che le pretese economiche derivavano da un pregresso prestito documentato con cambiale (teoria difensiva: esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p., e quindi improcedibilità per difetto di querela); (2) doglianza sulla procedibilità del reato di cui all'art. 582 c.p. per mancanza di querela; (3) contestazione della qualificazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.; (4) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche per mancata considerazione della partecipazione al processo, del comportamento processuale e dei rapporti pregressi di amicizia/credito tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il quarto motivo generici e meramente confutativi senza critica specifica alla motivazione di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo in quanto dalla sentenza risultava la querela del 21/09/2015; il terzo motivo non era stato dedotto in appello. Perciò il giudizio di legittimità non ha accolto le censure e ha confermato l'esito di merito. Conseguenze economiche: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in complessivi euro 3.686,00).
Norme richiamate
Il reato di estorsione è stato ritenuto integrato dalla Corte territoriale in presenza di richieste economiche illecite accompagnate da violenza o gravi minacce; il criterio decisivo è l'elemento psicologico dell'agente (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa)
Il motivo difensivo che invocava l'improcedibilità per mancanza di querela è stato respinto: la sentenza di merito documenta la querela sporta il 21/09/2015, sicché il reato risulta procedibile
La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); la Corte ha ritenuto che tale ricostruzione non sia sostenuta da riscontri probatori sufficienti e che la pretesa non fosse ragionevolmente fondata alla luce degli elementi emersi
La circostanza aggravante contestata è stata ritenuta adeguatamente motivata in sede di merito; il ricorso non ha dedotto criticità specifiche in cassazione (motivo non proposto in appello o generico)
norme sul procedimento penale (artt. 129 e 533 c.p.p.)
Richiamate dalla ricorrente a sostegno di censure probatorie e procedurali; la Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e che la Corte territoriale avesse esaminato e motivato criticamente la versione difensiva
Giurisprudenza: Sez. U., n. 29541/2020 (Filardo) e altre pronunce citate
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020
La sentenza richiamata è stata utilizzata per delineare il confine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la distinzione principale è basata sull'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa vs. convinzione ragionevole di un proprio diritto)
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è decisivo l'elemento soggettivo: l'estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa; una pretesa pur infondata ma ragionevolmente fondata può orientare verso esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- In Cassazione i motivi generici o meramente confutativi, che non attaccano in modo specifico la motivazione di merito, sono spesso dichiarati inammissibili; occorre indicare errori di diritto o di motivazione chiaramente individuabili
- La presenza di una querela è fattore procedurale determinante per la procedibilità: chi sostiene l'improcedibilità deve dimostrare l'assenza della querela o l'irrilevanza della stessa
- La mera autocertificazione di un prestito (es. cambiale) non è necessariamente sufficiente a escludere la configurazione dell'estorsione; il giudice valuta il complesso probatorio e la coerenza delle versioni
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base dell'assenza di segnali di resipiscenza o di comportamenti risarcitori successivi al fatto; il giudice non deve controargomentare ogni singola deduzione difensiva ma indicare gli elementi preponderanti ostativi alla concessione
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