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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26823/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente reiterativo delle censure di appello, oltre che diretto a sollecitare una rilettura del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione, censurando il giudizio di responsabilità sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limita a riprodurre doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata; inoltre, le censure mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e non indicano specifici travisamenti delle emergenze processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama il reato di ricettazione come oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello; non ne sviluppa il contenuto normativo, ma afferma che la motivazione della sentenza di merito ha congruamente illustrato la sussistenza degli elementi materiale e soggettivo del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello né può prospettare una mera alternativa lettura delle prove; occorre una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre le censure già formulate in appello, se non contengono una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, salvo che si deducano specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando la sentenza di merito ha esaminato in modo congruo e coerente sia l'elemento materiale sia quello soggettivo del reato, la censura che non si confronti con tale motivazione è destinata all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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