Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34532/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della denuncia dei vizi fondata sulla clausola contrattuale di subappalto. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza di appello e rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

Un subappaltatore conveniva in giudizio la società subcommittente chiedendo il pagamento di euro 33.000,00 quale saldo per lavori eseguiti in forza di un contratto di subappalto stipulato il 28 settembre 2008. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non निर्णinente l'eccezione della convenuta sui vizi delle opere, anche perché la subcommittente non risultava avere ricevuto formale denuncia di vizi da parte del proprio committente pubblico, né aveva documentato le spese di eliminazione dei vizi. In appello, la Corte di Roma riformava la decisione e rigettava la domanda, reputando legittima e fondata l'eccezione di inadempimento per vizi delle opere ex art. 1667, comma 3, c.c. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione da lui già sollevata, secondo cui la denuncia dei vizi da parte della subcommittente era tardiva in base alla clausola contrattuale che imponeva la verifica finale entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori e una immediata comunicazione scritta dei vizi; sosteneva inoltre che, essendo i vizi stati già accertati nel sopralluogo del direttore dei lavori del committente pubblico il 24 febbraio 2010, la successiva denuncia dell'8/16 marzo 2011 era comunque tardiva. Con il secondo motivo deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'operatività della clausola contrattuale; con il terzo lamentava violazione di norme in tema di obbligazioni e interpretazione/efficacia del contratto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi era stata ritualmente proposta e riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., perché assorbita in primo grado, ma non era stata affatto esaminata dalla Corte territoriale, la quale si era limitata a richiamare la mancata eccezione di decadenza ex artt. 1665 e 1667 c.c., senza rispondere all'eccezione basata sulla clausola contrattuale. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l'omesso esame di un'eccezione specificamente riproposta integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 1667, comma 3, c.c.

    Il committente convenuto per il pagamento del prezzo può eccepire i vizi e le difformità dell'opera anche se il diritto di garanzia è prescritto.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato per il tema della denunzia e della decadenza in materia di appalto/subappalto.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato per il regime della garanzia per vizi e difformità dell'opera e per la decadenza dalla relativa azione.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello dalla parte vittoriosa senza impugnazione incidentale.

  • art. 1662 c.c.

    Richiamato nella clausola contrattuale riprodotta in sentenza, in relazione alle verifiche in corso d'opera.

  • artt. 1221 e seguenti c.c.

    Norme richiamate nel terzo motivo di ricorso, poi assorbito.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Norme sull'interpretazione del contratto richiamate nel terzo motivo, poi assorbito.

  • artt. 1372 e seguenti c.c.

    Norme sull'efficacia del contratto richiamate nel terzo motivo, poi assorbito.

Massime di principio

  • In tema di appalto o subappalto, se una parte deduce la tardività della denuncia dei vizi sulla base di una specifica clausola contrattuale, il giudice deve esaminare espressamente tale eccezione; la mancata risposta integra omessa pronuncia.
  • Le questioni assorbite in primo grado non richiedono impugnazione incidentale da parte della parte vittoriosa: è sufficiente la loro riproposizione in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • La circostanza che la controparte non abbia eccepito la decadenza ex artt. 1665 e 1667 c.c. non esonera il giudice dal vagliare una diversa eccezione di tardività fondata su una autonoma previsione contrattuale.
  • In sede di legittimità, quando è denunciato un vizio processuale quale l'omessa pronuncia, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la rituale devoluzione della questione e la sua effettiva trattazione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.