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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30591/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Europeo Delegato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 21/10/2024 che aveva applicato a Colamussi gli arresti domiciliari per reati tributari e connessi (artt. 61-bis, 81 c.p., 2 e 8 d.lgs. n.74/2000). Il ricorso denunciava: (i) contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto carente la motivazione del GIP nonostante la trasfusione integrale della richiesta del P.M. arricchita da "valutazioni Gip" e da un parziale diniego/gradazione delle misure; (ii) errata applicazione degli artt. 272, 292 comma 2 lett. c) e 309 comma 9 c.p.p. in relazione al principio per cui la motivazione per relationem o la incorporazione della richiesta cautelare è ammissibile se il giudice dimostra di aver preso conoscenza critica del contenuto e fornisce, se del caso, un'elaborazione o una graduazione autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Europeo Delegato ritenendolo fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la motivazione per relationem è legittima se il giudice: fa riferimento ad altro atto congruamente motivato; dimostra di aver preso conoscenza critica delle ragioni altrui; non recepisce acriticamente il testo richiamato. Ha ritenuto che nel caso concreto il GIP aveva riportato per relationem la richiesta del P.M. ma aveva aggiunto, paragrafo per paragrafo, proprie "valutazioni Gip" e aveva operato una selezione/gradazione delle misure (accoglimento parziale), indice di valutazione autonoma e non di mera adesione. Pertanto l'annullamento del Tribunale per mancata autonoma valutazione era contrastante con la giurisprudenza di legittimità: la motivazione del provvedimento applicativo non era assente o apparente e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame della richiesta di riesame.

Norme richiamate

  • artt. 61-bis e 81 c.p.; artt. 2 e 8 d.lgs. n.74 del 2000

    Norme sostanziali relative alle fattispecie contestate (reati tributari e circostanze aggravanti) in relazione alle quali è stata disposta la misura cautelare.

  • art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.

    Vizio di motivazione: il ricorrente ha censurato contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale, deduzione valutata dalla Cassazione.

  • art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p.

    Errata applicazione di norme di diritto: il ricorrente ha denunciato l'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni processuali relative alla motivazione delle misure cautelari.

  • art. 272 c.p.p.; art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.; art. 309, comma 9 c.p.p.

    Regole sulla motivazione e sui requisiti del provvedimento cautelare: la Cassazione ha richiamato il principio che l'obbligo di autonoma motivazione è rispettato quando il giudice incorpora la richiesta del P.M. ma mostra di averla criticamente esaminata (es. mediante parziale accoglimento/rigetto o graduazione delle misure).

  • Legge 16 aprile 2015, n.47 (modifica art. 292 c.p.p.)

    La modifica normativa richiede che il giudice compia un'autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari; la Cassazione specifica che tale obbligo è assolto anche tramite una motivazione per relationem purché emergano elementi di valutazione critica.

  • Orientamenti giurisprudenziali consolidati (Sez. U. e varie sezioni della Cassazione)

    La giurisprudenza ha ammesso la motivazione per relationem e la trasfusione integrale della richiesta del P.M. quando risulti che il giudice ha preso conoscenza critica dell'atto richiamato, non l'ha recepito acriticamente, o ha operato selezioni/gradazioni che dimostrano valutazione autonoma.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem (incorporazione della richiesta cautelare nel provvedimento) è ammessa se il giudice dimostra di aver preso conoscenza critica delle ragioni altrui: non è necessario riscrivere integralmente la richiesta se si aggiungono osservazioni autonome o si opera una selezione/gradazione delle misure.
  • Il diniego parziale o la diversa graduazione delle misure rispetto alla richiesta del P.M. sono indici probanti che il giudice ha compiuto una valutazione autonoma e non una semplice adesione acritica.
  • La carenza di motivazione è censurabile quando manchi qualsiasi elemento che dimostri il vaglio critico del giudice; viceversa, una motivazione sintetica ma che evidenzi conoscenza degli atti e ragioni della cautela può risultare sufficiente.
  • Per le parti: quando si chiede una misura cautelare è utile che la richiesta sia chiara e ben strutturata; per il giudice è opportuno lasciare traccia esplicita delle proprie "valutazioni GIP" quando si incorporano atti altrui, per evitare censure per difetto di motivazione.
  • In sede di riesame e di impugnazione, la Corte di legittimità verifica non la forma ma la sostanza della motivazione: conta che emerga la consapevole adesione o la critica rispetto all'atto incorporato.

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