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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34048/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tre differenti ricorsi per cassazione: per Vincenzo Verga il motivo unico denunciava nullità del giudizio di appello per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza/appello al difensore di fiducia (errore nella PEC notificata ad un omonimo), dedotta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 601 cod. proc. pen. (art. 606, co.1, lett. c) come motivo di nullità). Alfio Bonconsiglio e Francesco Mammone hanno impugnato la sentenza lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una quantificazione della pena ritenuta eccessiva, deducendo violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. (valutazioni sulla confessione, condizione di indigenza e sugli effetti dell'abbreviato).

La decisione

Per Verga: ricorso accolto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la notifica era avvenuta a PEC riconducibile a un omonimo e non al difensore incaricato, configurando nullità assoluta dell'appello; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo. Per Bonconsiglio e Mammone: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; in conseguenza della declaratoria di inammissibilità sono state loro addebitate le spese processuali e il pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Convenzione della responsabilità per il concorso di persone nel reato (impiegata per descrivere i reati contestati in concorso).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto aggravato in abitazione, norma sostanziale usata per definire il capo di imputazione principale (capo A).

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.

    art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.

    Aggravanti specifiche richiamate nella contestazione (es. effrazione, uso di violenza o pericolo per l'incolumità), utilizzate per la valutazione della gravità del fatto.

  • art. 337 cod. pen.

    Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale; norma richiamata per il capo B relativo a condotte per assicurarsi l'impunità.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Nullità degli atti processuali da ritenersi insanabile quando lesivi del diritto di difesa; invocata per sostenere la nullità dell'appello per mancata corretta notifica al difensore.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione del decreto di citazione a giudizio/appello e dell'avviso di udienza al difensore; sorgente della regola la cui violazione ha portato alla nullità.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di impugnazione in cassazione relativo all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (usato da Verga).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo relativo a inosservanza o erronea applicazione della legge penale (usato dai ricorrenti Bonconsiglio e Mammone per contestare la valutazione delle circostanze attenuanti e la misura della pena).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e della valutazione degli elementi personali ed obiettivi del fatto; centrale nella contestazione sul quantum e sulle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: oneri per le spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende, applicato ai ricorrenti dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • La corretta notificazione al difensore (anche tramite PEC) è essenziale: se la cancelleria notifica ad indirizzo riconducibile a un omonimo e il difensore incaricato non riceve l'avviso, ciò può determinare la nullità assoluta del giudizio d'appello e l'annullamento della sentenza.
  • In caso di omonimia tra professionisti dello stesso foro, grava sull'ufficio giudiziario l'onere di effettuare la notificazione in modo da raggiungere il difensore effettivamente nominato; l'imputato non può essere chiamato a rispondere di errori non a lui imputabili.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito: il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene preponderante tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.; tale valutazione, se congruamente motivata e non contraddittoria, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Il fatto che attenuanti siano state concesse in precedenti procedimenti posti in continuazione non obbliga il giudice a riconoscerle anche per i fatti successivi: la valutazione è autonoma per ciascun reato anche se unificati dalla continuazione.
  • La scelta del rito abbreviato dà già luogo a una diminuzione di pena: non è legittimo utilizzare la medesima circostanza (l'abbreviato) come ulteriore argomento a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Se un ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile e non vi è colpa nella sua proposizione, comunque possono essere applicate le spese e somme a titolo di ammenda secondo le norme (art. 616 c.p.p.).
  • Quando si impugnano questioni prevalentemente di fatto (es. valutazione delle prove, gravità del fatto, rilevanza della condizione economica), la cassazione è limitata: tali censure sono spesso inammissibili o prive di fondamento se il giudice di merito ha motivato adeguatamente.

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