Cassazione Penale, Sentenza n. 34048/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre differenti ricorsi per cassazione: per Vincenzo Verga il motivo unico denunciava nullità del giudizio di appello per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza/appello al difensore di fiducia (errore nella PEC notificata ad un omonimo), dedotta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 601 cod. proc. pen. (art. 606, co.1, lett. c) come motivo di nullità). Alfio Bonconsiglio e Francesco Mammone hanno impugnato la sentenza lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una quantificazione della pena ritenuta eccessiva, deducendo violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. (valutazioni sulla confessione, condizione di indigenza e sugli effetti dell'abbreviato).
La decisione
Per Verga: ricorso accolto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la notifica era avvenuta a PEC riconducibile a un omonimo e non al difensore incaricato, configurando nullità assoluta dell'appello; ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo. Per Bonconsiglio e Mammone: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; in conseguenza della declaratoria di inammissibilità sono state loro addebitate le spese processuali e il pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Norme richiamate
Convenzione della responsabilità per il concorso di persone nel reato (impiegata per descrivere i reati contestati in concorso).
Furto aggravato in abitazione, norma sostanziale usata per definire il capo di imputazione principale (capo A).
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.
Aggravanti specifiche richiamate nella contestazione (es. effrazione, uso di violenza o pericolo per l'incolumità), utilizzate per la valutazione della gravità del fatto.
Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale; norma richiamata per il capo B relativo a condotte per assicurarsi l'impunità.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Nullità degli atti processuali da ritenersi insanabile quando lesivi del diritto di difesa; invocata per sostenere la nullità dell'appello per mancata corretta notifica al difensore.
Norma sulla notificazione del decreto di citazione a giudizio/appello e dell'avviso di udienza al difensore; sorgente della regola la cui violazione ha portato alla nullità.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione in cassazione relativo all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (usato da Verga).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo relativo a inosservanza o erronea applicazione della legge penale (usato dai ricorrenti Bonconsiglio e Mammone per contestare la valutazione delle circostanze attenuanti e la misura della pena).
Criteri di determinazione della pena e della valutazione degli elementi personali ed obiettivi del fatto; centrale nella contestazione sul quantum e sulle attenuanti generiche.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se motivata.
Conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: oneri per le spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende, applicato ai ricorrenti dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- La corretta notificazione al difensore (anche tramite PEC) è essenziale: se la cancelleria notifica ad indirizzo riconducibile a un omonimo e il difensore incaricato non riceve l'avviso, ciò può determinare la nullità assoluta del giudizio d'appello e l'annullamento della sentenza.
- In caso di omonimia tra professionisti dello stesso foro, grava sull'ufficio giudiziario l'onere di effettuare la notificazione in modo da raggiungere il difensore effettivamente nominato; l'imputato non può essere chiamato a rispondere di errori non a lui imputabili.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito: il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene preponderante tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.; tale valutazione, se congruamente motivata e non contraddittoria, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- Il fatto che attenuanti siano state concesse in precedenti procedimenti posti in continuazione non obbliga il giudice a riconoscerle anche per i fatti successivi: la valutazione è autonoma per ciascun reato anche se unificati dalla continuazione.
- La scelta del rito abbreviato dà già luogo a una diminuzione di pena: non è legittimo utilizzare la medesima circostanza (l'abbreviato) come ulteriore argomento a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Se un ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile e non vi è colpa nella sua proposizione, comunque possono essere applicate le spese e somme a titolo di ammenda secondo le norme (art. 616 c.p.p.).
- Quando si impugnano questioni prevalentemente di fatto (es. valutazione delle prove, gravità del fatto, rilevanza della condizione economica), la cassazione è limitata: tali censure sono spesso inammissibili o prive di fondamento se il giudice di merito ha motivato adeguatamente.
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