Sentenza del 30/08/2022 n. 25488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'importo erogato non fosse reddito imponibile ma mero reintegro patrimoniale e, in subordine, che fosse assoggettato all'aliquota ridotta del 12,5% prevista per i rendimenti derivanti da investimenti sul mercato finanziario. L'amministrazione contestava la natura e la misura del rendimento, sostenendo che non vi fosse un effettivo investimento sul mercato finanziario, ma solo accantonamenti secondo tecniche assicurative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva accolto il ricorso del contribuente, sottolineando che la tassazione agevolata al 12,5% può applicarsi solo alla parte dell'importo effettivamente derivante da investimenti sul mercato finanziario. Ha rilevato che la CTR aveva errato nel ritenere non contestata la misura del rendimento e nel basarsi su una semplice certificazione generica. La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che spetta a quest'ultimo dimostrare la natura e la misura del rendimento frutto di investimenti finanziari e che senza prove adeguate l'aliquota piena si applica.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4
Prevede il regime fiscale applicabile ai fondi pensione integrativi, con particolare riferimento alla tassazione separata e aliquote ridotte per i rendimenti finanziari.
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Stabilisce l'aliquota del 12,5% applicabile sulle somme derivanti da investimenti finanziari effettuati da fondi pensione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 63
Norma processuale che regola il giudizio tributario, con riferimento alla prova e alla contestazione delle pretese.
Codice di Procedura Civile, artt. 115, 382, 392, 394
Norme sul procedimento civile, in particolare sulla prova e sulla valutazione dei fatti, applicate analogicamente nel giudizio tributario.
Massime di principio
- La tassazione agevolata al 12,5% si applica solo alla componente dei fondi pensione che deriva da investimenti effettivi sul mercato finanziario e non a quote calcolate con metodi matematici o tecniche assicurative.
- Spetta al contribuente dimostrare, con prove adeguate e non solo con certificazioni generiche, che una parte delle somme percepite è effettivamente rendimento derivante da investimenti finanziari.
- In assenza di prove sufficienti, si applica l'aliquota ordinaria e non quella agevolata.
- L'amministrazione finanziaria può contestare la natura e la misura del rendimento anche in sede di giudizio di rinvio, senza violare il divieto di introduzione di novità (ius novorum).
- Il giudice deve effettuare un accertamento dettagliato e motivato sull'impiego delle somme sul mercato finanziario e sul rendimento conseguito, per riconoscere correttamente l'applicazione dell'aliquota ridotta.
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