Cassazione Penale, Sentenza n. 41525/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'annullamento disposto dal Tribunale di Riesame di Rimini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei profitti di presunte truffe correlate ad abuso dei bonus edilizi (capi 1-13, 15-25, 29) e del patrimonio societario della N.G.C. s.r.l. per valore di 85.321 euro. Il Tribunale aveva annullato il decreto ritenendo (a) inesistente il fumus per le truffe ai danni dei privati e (b) carente la motivazione circa il periculum in mora per le truffe contestate ai capi 26), 27) e 28). Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge: sostiene che la motivazione sul periculum è comunque presente nel provvedimento genetico (pagg. 63, 64, 68) e contesta la valutazione sulla insussistenza del fumus per i reati ai danni dei privati, ritenendo che gli elementi probatori dimostrino gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo: annulla l'ordinanza del Tribunale limitatamente ai capi 26), 27) e 28) e rinvia al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio, perché il decreto genetico conteneva effettiva motivazione sul pericolo cautelare (pericolo di dispersione, funzione impeditiva e anticipatoria del sequestro) nonostante un passaggio erroneo richiamante un principio giurisprudenziale superato. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il ricorso per cassazione, in materia di misure cautelari reali, non è strumento per rivedere valutazioni di merito o apprezzamenti probatori ben motivati dal giudice del riesame; il Tribunale aveva fornito motivazione analitica circa l'insussistenza dei gravi indizi per le truffe ai danni dei privati. Dispositivo: annullamento parziale e rinvio; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, riferita alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
Riferimento alla disciplina della confisca, richiamata in relazione all'operatività del sequestro finalizzato alla confisca diretta dei profitti del reato.
Norma indicata come base per la confisca diretta dei profitti di reato (richiamata nella motivazione del sequestro preventivo).
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di truffa aggravata per specifiche condotte, utilizzata come titolo per la confisca dei profitti.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza di legittimità che precisa i requisiti motivazionali richiesti al giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama tale principio per valutare la correttezza della motivazione sul periculum.
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Principio consolidato delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze sui sequestri preventivi è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito impugnare in Cassazione la motivazione di merito salvo vizi così gravi da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale a cui rinviare il giudizio dopo l'annullamento della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Per disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre una motivazione specifica e concisa anche sul periculum in mora, collegata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- Un richiamo formale a principi giurisprudenziali errati non invalida automaticamente il provvedimento se nel testo sono comunque presenti motivazioni effettive e circostanziate che giustificano la misura.
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari reali, interviene principalmente per violazione di legge: non è lo strumento per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice del riesame, salvo vizi motivazionali intollerabili (assenza totale o mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza).
- Nel valutare la legittimità del sequestro possono rilevare sia funzioni 'impeditive' (pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato) sia funzioni 'anticipatorie' rispetto alla confisca; il giudice deve esplicitare quale pericolo cautelare sussiste e in che modo giustifica il vincolo.
- Quando si contesta l'insussistenza del fumus del reato in ordine a misure reali, è necessario dimostrare un vizio di legge o una motivazione manifestamente insufficiente: la mera divergenza di valutazione probatoria è generalmente inammissibile in Cassazione.
- In caso di annullamento parziale la Corte rinvia al giudice competente ai sensi dell'art. 324 c.5 cod. proc. pen. per nuovo esame conforme alle indicazioni della cassazione.
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