Cassazione Penale, Sentenza n. 37069/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sollevando cinque censure: (1) violazione dell'art. 525 c.p.p. per mutamento della composizione del collegio senza rinnovazione dell'istruttoria; (2) nullita/irregolarita della notifica del verbale di udienza del 4/6/2019 per legittimo impedimento del ricorrente; (3) inutilizzabilita delle dichiarazioni rese dallo Smiraglia per mancato avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. e carenza delle garanzie previste dall'art. 210 c.p.p.; (4) inutilizzabilita delle dichiarazioni predibattimentali del teste Boso; (5) carenza della prova del nesso causale tra condotta dell'imputato e lesioni contestate, con possibile ricaduta nell'ipotesi di cui all'art. 590 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è manifestamente infondato: benché il collegio fosse diverso, la Corte territoriale ha riaperto la discussione e deliberato dopo nuova discussione delle parti; la giurisprudenza di legittimità consente che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi da giudice diversamente composto si intendano confermati se non revocati e che le parti debbano sollevare tempestivamente la questione della rinnovazione; (2) il secondo motivo è dedotto in modo irrituale: l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza in caso di rinvio per legittimo impedimento è sanabile se non dedotta nei termini e se la prima citazione era regolare, cosa non contestata; (3) i terzo e quarto motivo sono generici e inammissibili poiché non indicano quali atti siano affetti dal vizio né l'incidenza decisiva delle presunte prove inutilizzabili sul compendio indiziario; (4) il quinto motivo è generico e si limita a contestare la prova con argomentazioni ipotetiche, senza efficaci censure di diritto. In conseguenza la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Principio di immutabilita del giudice: il giudice che delibera deve essere lo stesso che ha disposto l'ammissione della prova; tuttavia i provvedimenti adottati da collegio diversamente composto si intendono confermati se non modificati o revocati e non sempre richiedono la rinnovazione del dibattimento se le parti vengono riascoltate e non si attivano per eccepire.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione in relazione ai motivi ammessi (richiamato per definire i limiti di formulazione dei motivi).
art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di assunzione della prova testimoniale e sugli avvertimenti dovuti; la mancata impugnazione specifica della inutilizzabilità ha reso la censura generica e inammissibile.
Garanzie procedurali relative all'assunzione delle dichiarazioni rese dalle parti e all'utilizzabilita delle stesse; la Corte ha ritenuto che la censura non abbia specificato quali dichiarazioni sarebbero state decisive.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina della notificazione al difensore e casi in cui la notifica presso il difensore opera anche in caso di impossibilita della notifica nel domicilio eletto; la mancata deduzione tempestiva ha reso il motivo inammissibile.
artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen.
Termini e modalità per dedurre nullità di notifica: alcune nullità intermediate sono sanabili se non tempestivamente dedotte.
Rilevanza del consenso delle parti e della loro inerzia rispetto a violazioni procedurali; la giurisprudenza valorizza l'inerzia delle parti che non formulano le opportune richieste.
Norma relativa a lesioni colpose; il ricorrente chiedeva la ricaduta della fattispecie in colposo per carenza di nesso causale, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea in cassazione.
Previsione della condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati per colpa del ricorrente; applicata in sentenza per le spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il mutamento della composizione del collegio non comporta automaticamente nullita della decisione se il nuovo collegio ha riascoltato le parti, non ha revocato gli atti istruttori precedenti e le parti non hanno tempestivamente chiesto la rinnovazione dell'istruttoria.
- Le censure processuali relative a mancate notifiche o nullita intermedie vanno sollevate nei termini e con le modalita previste: l'inerzia o la mancata deduzione tempestiva puo comportare la sanatoria delle nullita.
- In cassazione i motivi che deducono inutilizzabilita di atti o dichiarazioni devono indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul giudizio; i rilievi generici sono inammissibili.
- La semplice contestazione della insufficienza della prova, se espressa in termini generici o ipotetici senza censure giuridiche puntuali, non fonda il ricorso per cassazione.
- Proporre ricorso manifestamente infondato o inammissibile puo comportare sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi va valutata con cura la fondatezza e la specificita delle censure prima di impugnare.
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