Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32455/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso il giudizio di condanna nei confronti di tre ex soci per il recupero di somme asseritamente prelevate in eccedenza rispetto agli utili. La sospensione era stata disposta ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di due diversi giudizi pendenti davanti allo stesso Tribunale, nei quali altri soggetti discutevano della validità di un contratto di cessione di quote sociali e dell'assetto della compagine, con possibile incidenza sulla qualità di accomandatario e rappresentante della società. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 295 c.p.c. perché mancava una vera pregiudizialità tecnico-giuridica: i procedimenti coinvolgevano parti diverse, avevano petitum e causa petendi differenti e non potevano dar luogo a un conflitto di giudicati; inoltre l'eventuale mutamento della persona del legale rappresentante non avrebbe inciso sulla legittimazione sostanziale della società ad agire.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha escluso che ricorressero i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sia sotto il profilo soggettivo, perché le cause erano pendenti fra parti diverse, sia sotto il profilo oggettivo, perché non vi era dipendenza tale da imporre uniformità di giudicati. Ha inoltre rilevato che la questione sulla qualità di accomandatario/legale rappresentante non paralizzava l'azione della società e che l'eventuale cambio del rappresentante non estingue la procura alle liti, salvo revoca. Per l'effetto ha disposto la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Viterbo.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    consente il regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento di sospensione impugnato

  • art. 47 c.p.c.

    regola la memoria dei resistenti nel procedimento per regolamento di competenza

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è ammissibile solo in presenza di una reale pregiudizialità tecnico-giuridica e di un possibile conflitto di giudicati; non basta la mera pregiudizialità logica, né basta che le cause siano collegate di fatto se pendono tra parti diverse

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato per la legittimazione processuale della società, distinta dalla persona del rappresentante

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'autonomia della legittimazione sostanziale della società rispetto ai soci

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della ragionevole durata del processo, che impone un'interpretazione restrittiva della sospensione

  • art. 380 ter c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato

  • art. 2932 c.c.

    richiamato solo per descrivere una delle domande dei giudizi pregiudicanti; non costituisce il fulcro della decisione

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnica in senso stretto, idoneo a determinare un vincolo di giudicato tra le cause; non è sufficiente un mero collegamento logico o fattuale tra i giudizi.
  • La sospensione necessaria non può essere disposta quando i procedimenti pendono tra soggetti diversi, perché la parte rimasta estranea al giudizio asseritamente pregiudicante può sempre opporre l'inopponibilità della relativa decisione.
  • L'esigenza di uniformità dei giudicati sussiste solo se la decisione dell'altra causa definisce, in tutto o in parte, il thema decidendum della causa sospesa; se petitum e causa petendi sono ontologicamente diversi, la sospensione non è giustificata.
  • Il mutamento della persona fisica titolare della legale rappresentanza dell'ente non estingue di per sé la procura alle liti già conferita, salvo revoca da parte del nuovo rappresentante, e non paralizza automaticamente la legittimazione ad agire dell'ente.
  • Nelle controversie di competenza, l'interpretazione dell'art. 295 c.p.c. deve essere restrittiva, anche in considerazione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.