Cassazione Civile, Ordinanza n. 32455/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso il giudizio di condanna nei confronti di tre ex soci per il recupero di somme asseritamente prelevate in eccedenza rispetto agli utili. La sospensione era stata disposta ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di due diversi giudizi pendenti davanti allo stesso Tribunale, nei quali altri soggetti discutevano della validità di un contratto di cessione di quote sociali e dell'assetto della compagine, con possibile incidenza sulla qualità di accomandatario e rappresentante della società. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 295 c.p.c. perché mancava una vera pregiudizialità tecnico-giuridica: i procedimenti coinvolgevano parti diverse, avevano petitum e causa petendi differenti e non potevano dar luogo a un conflitto di giudicati; inoltre l'eventuale mutamento della persona del legale rappresentante non avrebbe inciso sulla legittimazione sostanziale della società ad agire.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha escluso che ricorressero i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sia sotto il profilo soggettivo, perché le cause erano pendenti fra parti diverse, sia sotto il profilo oggettivo, perché non vi era dipendenza tale da imporre uniformità di giudicati. Ha inoltre rilevato che la questione sulla qualità di accomandatario/legale rappresentante non paralizzava l'azione della società e che l'eventuale cambio del rappresentante non estingue la procura alle liti, salvo revoca. Per l'effetto ha disposto la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Viterbo.
Norme richiamate
consente il regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento di sospensione impugnato
regola la memoria dei resistenti nel procedimento per regolamento di competenza
la sospensione necessaria è ammissibile solo in presenza di una reale pregiudizialità tecnico-giuridica e di un possibile conflitto di giudicati; non basta la mera pregiudizialità logica, né basta che le cause siano collegate di fatto se pendono tra parti diverse
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.
richiamato per la legittimazione processuale della società, distinta dalla persona del rappresentante
richiamato a sostegno dell'autonomia della legittimazione sostanziale della società rispetto ai soci
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della ragionevole durata del processo, che impone un'interpretazione restrittiva della sospensione
richiamato per il procedimento camerale non partecipato
richiamato solo per descrivere una delle domande dei giudizi pregiudicanti; non costituisce il fulcro della decisione
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità tecnica in senso stretto, idoneo a determinare un vincolo di giudicato tra le cause; non è sufficiente un mero collegamento logico o fattuale tra i giudizi.
- La sospensione necessaria non può essere disposta quando i procedimenti pendono tra soggetti diversi, perché la parte rimasta estranea al giudizio asseritamente pregiudicante può sempre opporre l'inopponibilità della relativa decisione.
- L'esigenza di uniformità dei giudicati sussiste solo se la decisione dell'altra causa definisce, in tutto o in parte, il thema decidendum della causa sospesa; se petitum e causa petendi sono ontologicamente diversi, la sospensione non è giustificata.
- Il mutamento della persona fisica titolare della legale rappresentanza dell'ente non estingue di per sé la procura alle liti già conferita, salvo revoca da parte del nuovo rappresentante, e non paralizza automaticamente la legittimazione ad agire dell'ente.
- Nelle controversie di competenza, l'interpretazione dell'art. 295 c.p.c. deve essere restrittiva, anche in considerazione del principio di ragionevole durata del processo.
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