Cassazione Civile, Ordinanza n. 21759/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, il giudice delegato non ammetteva il credito vantato da una società concessionaria della riscossione in base a due cartelle di pagamento relative a carichi iscritti a ruolo da altri enti. Il Tribunale respingeva poi l’opposizione del creditore, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal commissario straordinario e condannando l’opponente alle spese. La società concessionaria proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo disponibile non ne è indicato il contenuto specifico; la Corte decide però in via preliminare sulla regolarità della notificazione del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la parte ricorrente aveva sì spedito il ricorso per la notifica a mezzo posta, ma non aveva depositato l’avviso di ricevimento idoneo a provare il perfezionamento della notificazione entro l’udienza. Richiamato l’orientamento consolidato secondo cui tale prova deve risultare dalla produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, la Corte afferma che, in mancanza di tale produzione e in assenza di attività dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, senza possibilità di concedere un termine per il deposito né di disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese viene adottata, perché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
La rinnovazione della notificazione non è disposta quando manchi la prova del perfezionamento della notifica del ricorso e non ricorrano i presupposti processuali per sanare il vizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Viene richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione deve essere fornita mediante produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento rende inammissibile l’impugnazione quando l’intimato non svolga attività difensiva, senza che sia concedibile un termine per il deposito.
- In assenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione, il vizio non può essere sanato ex art. 291 c.p.c.; la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando l’intimato non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di inammissibilità comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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