Cassazione Civile, Ordinanza n. 29505/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento in rettifica per ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, con diniego dell'agevolazione per abitazione principale perché, pur risultando residente anagraficamente, non vi abitava stabilmente secondo il Comune. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che la residenza anagrafica facesse presumere l'abitazione principale e che spettasse al Comune fornire prova contraria, non potendo tale prova consistere nei soli bassi consumi domestici. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando che la CTR avesse attribuito valore a meri dati statistici e trascurato la sua concreta situazione personale, compreso il fatto di trascorrere molto tempo fuori casa per lavoro e volontariato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di ICI, la residenza anagrafica ha valore presuntivo circa la residenza effettiva ai fini dell'agevolazione per abitazione principale, ma tale presunzione è superabile con prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento rimessa al giudice di merito. Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto sufficienti i bassi consumi elettrici nel triennio, documentati dal Comune, come indice idoneo a superare la presunzione di abituale dimora. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava solo a rivalutare il materiale probatorio. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune; disposto altresì l'onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2
"per abitazione principale si intende salvo prova contraria quella di residenza anagrafica"
La residenza anagrafica opera come presunzione circa la residenza effettiva ai fini dell'agevolazione ICI, ma può essere vinta da prova contraria valutabile dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando si contesta la valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale base per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di agevolazione ICI per abitazione principale, la residenza anagrafica costituisce una presunzione semplice della residenza effettiva, superabile con qualunque elemento probatorio idoneo, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
- La prova contraria alla residenza effettiva può essere desunta anche da indici fattuali come consumi domestici anomali o irrisori, purché il giudice li ritenga attendibili e significativi nel caso concreto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione del peso attribuito alle prove.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, può essere disposta la sola statuizione sul contributo unificato senza regolamentazione delle spese.
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