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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31919/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la decisione di estradizione sostenendo principalmente: 1) la violazione dell'art. 4 del Trattato di estradizione Italia-Perù (ratifica I. 3 maggio 2004, n. 135) per prescrizione dei reati ascritti, deducendo che, applicando la legge italiana vigente al momento della commissione dei fatti (gennaio-maggio 2000), i termini di prescrizione (15 anni ordinari aumentabili al massimo di metà) erano decorso prima della ricezione della richiesta di estradizione, indipendentemente da atti interruttivi o sospensivi verificatisi in Perù; 2) violazione degli artt. 698, 704 e 705 c.p.p. per il mancato adeguato esame del rischio di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, considerandolo assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata respingendo la domanda di estradizione. Motivazione principale: la prescrizione va valutata secondo la legge vigente al momento della commissione del reato (tempus regit actum). Per i delitti puniti con pena non inferiore a 10 anni (rapina aggravata) il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p. era di 15 anni; l'art. 161 c.p. consentiva che l'interruzione non aumentasse il termine oltre la metà, per cui il termine massimo era il 15 novembre 2022. La domanda di estradizione, pervenuta il 6 marzo 2023 (o l'arresto estradizionale anteriore), è quindi sopravvenuta alla scadenza del termine massimo; pertanto la consegna doveva essere rifiutata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della legge di ratifica del Trattato.

Norme richiamate

  • Trattato di estradizione tra Italia e Perù / ratifica I. 3 maggio 2004, n. 135

    "se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione"

    Costituisce causa obbligatoria di rifiuto dell'estradizione: la prescrizione va verificata alla data del ricevimento della richiesta e secondo la legge di una delle Parti (valutazione demandata all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto).

  • art. 157 cod. pen. (previgente all'epoca dei fatti)

    Stabiliva il termine ordinario di prescrizione di 15 anni per delitti puniti con reclusione non inferiore a dieci anni (applicabile al reato di rapina aggravata).

  • art. 161 cod. pen. (previgente all'epoca dei fatti)

    Prevedeva che l'interruzione della prescrizione non potesse aumentare i termini stabiliti dall'art. 157 oltre la metà, fissando un limite massimo al prolungamento per effetto di atti interruttivi.

  • artt. 698, 704, 705 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente con riferimento al dovere di valutare il rischio di trattamenti disumani o degradanti; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di questi profili perché ha ritenuto assorbente il motivo sulla prescrizione.

Massime di principio

  • In materia di estradizione la prescrizione del reato va valutata applicando la legge vigente al momento della commissione del fatto (principio del tempus regit actum).
  • La data rilevante per verificare la decorrenza della prescrizione è quella del ricevimento della richiesta di estradizione o, in alternativa, la data dell'arresto a fini estradizionali quale primo atto della procedura estradizionale.
  • Se, secondo la legge italiana applicabile, il termine massimo di estensione della prescrizione (anche per effetto di interruzioni) è ormai scaduto alla data della richiesta, l'estradizione deve essere rifiutata ai sensi dell'art. 4 del Trattato/legge di ratifica.
  • Gli atti interruttivi o sospensivi posti in essere dallo Stato richiedente sono rilevanti solo nella misura in cui trovino riscontro e efficacia ai fini prescrizionali secondo la normativa dello Stato richiesto; non possono automaticamente impedire la scadenza del termine previsto dall'ordinamento dello Stato richiesto.
  • Le questioni concernenti il rischio di trattamenti inumani o degradanti devono essere esaminate dall'autorità giudiziaria, ma possono rimanere inespresse se vi è un motivo giuridico preliminare (es. prescrizione) che rende assorbente la decisione.

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