Cassazione Penale, Sentenza n. 31919/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato la decisione di estradizione sostenendo principalmente: 1) la violazione dell'art. 4 del Trattato di estradizione Italia-Perù (ratifica I. 3 maggio 2004, n. 135) per prescrizione dei reati ascritti, deducendo che, applicando la legge italiana vigente al momento della commissione dei fatti (gennaio-maggio 2000), i termini di prescrizione (15 anni ordinari aumentabili al massimo di metà) erano decorso prima della ricezione della richiesta di estradizione, indipendentemente da atti interruttivi o sospensivi verificatisi in Perù; 2) violazione degli artt. 698, 704 e 705 c.p.p. per il mancato adeguato esame del rischio di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, considerandolo assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata respingendo la domanda di estradizione. Motivazione principale: la prescrizione va valutata secondo la legge vigente al momento della commissione del reato (tempus regit actum). Per i delitti puniti con pena non inferiore a 10 anni (rapina aggravata) il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p. era di 15 anni; l'art. 161 c.p. consentiva che l'interruzione non aumentasse il termine oltre la metà, per cui il termine massimo era il 15 novembre 2022. La domanda di estradizione, pervenuta il 6 marzo 2023 (o l'arresto estradizionale anteriore), è quindi sopravvenuta alla scadenza del termine massimo; pertanto la consegna doveva essere rifiutata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della legge di ratifica del Trattato.
Norme richiamate
Trattato di estradizione tra Italia e Perù / ratifica I. 3 maggio 2004, n. 135
"se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione"
Costituisce causa obbligatoria di rifiuto dell'estradizione: la prescrizione va verificata alla data del ricevimento della richiesta e secondo la legge di una delle Parti (valutazione demandata all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto).
art. 157 cod. pen. (previgente all'epoca dei fatti)
Stabiliva il termine ordinario di prescrizione di 15 anni per delitti puniti con reclusione non inferiore a dieci anni (applicabile al reato di rapina aggravata).
art. 161 cod. pen. (previgente all'epoca dei fatti)
Prevedeva che l'interruzione della prescrizione non potesse aumentare i termini stabiliti dall'art. 157 oltre la metà, fissando un limite massimo al prolungamento per effetto di atti interruttivi.
artt. 698, 704, 705 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente con riferimento al dovere di valutare il rischio di trattamenti disumani o degradanti; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di questi profili perché ha ritenuto assorbente il motivo sulla prescrizione.
Massime di principio
- In materia di estradizione la prescrizione del reato va valutata applicando la legge vigente al momento della commissione del fatto (principio del tempus regit actum).
- La data rilevante per verificare la decorrenza della prescrizione è quella del ricevimento della richiesta di estradizione o, in alternativa, la data dell'arresto a fini estradizionali quale primo atto della procedura estradizionale.
- Se, secondo la legge italiana applicabile, il termine massimo di estensione della prescrizione (anche per effetto di interruzioni) è ormai scaduto alla data della richiesta, l'estradizione deve essere rifiutata ai sensi dell'art. 4 del Trattato/legge di ratifica.
- Gli atti interruttivi o sospensivi posti in essere dallo Stato richiedente sono rilevanti solo nella misura in cui trovino riscontro e efficacia ai fini prescrizionali secondo la normativa dello Stato richiesto; non possono automaticamente impedire la scadenza del termine previsto dall'ordinamento dello Stato richiesto.
- Le questioni concernenti il rischio di trattamenti inumani o degradanti devono essere esaminate dall'autorità giudiziaria, ma possono rimanere inespresse se vi è un motivo giuridico preliminare (es. prescrizione) che rende assorbente la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32011/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32014/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31894/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31895/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31897/2025 del 25/09/2025
- Sentenza penale · 25 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31898/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →