Cassazione Penale, Sentenza n. 16207/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per lesioni gravi (capo A, lesione con indebolimento permanente del gusto e dell'olfatto a danno di Davide Zamboni) e lesioni lievi (capo B, contusione mandibolare/cervicale a danno di Alessio Novello). Il ricorso articolava sei motivi: 1) nullità/omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato contumace; 2) inutilizzabilità degli album fotografici prodotti in indagine per mancato deposito con l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 3) vizio di motivazione sulle modalità di redazione dell'album fotografico; 4) carenza motivazionale per la mancata ripetizione dibattimentale del riconoscimento fotografico; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante dei futili motivi; 6) errata applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p. (quarto comma) invece del cumulo materiale più favorevole.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato superato dal fatto che la Corte ha dichiarato nullità della prima notifica e ha disposto la rinnovazione, effettuata con consegna a mani il 20/12/2021, decorso poi il termine per nuovo ricorso; i motivi relativi agli accertamenti fotografici (2, 3 e 4) sono stati ritenuti infondati perché i riconoscimenti in fase di indagine erano stati compiuti visualizzando immagini dal database dei Carabinieri (a colori), l'album è stato predisposto dopo il rinvio a giudizio e alle persone offese furono mostrate molte immagini selezionate secondo criteri oggettivi; inoltre le identificazioni sono corroborate da deposizioni testimoniali (es. testimone Fogato). Il quinto motivo (futili motivi) è stato ritenuto aspecifico e la qualificazione dell'aggravante è stata confermata in base alla sproporzione tra gravità del fatto e motivo. Il sesto motivo è inammissibile perché la questione del cumulo della pena non era stata devoluta al giudice di appello e la Corte ha ritenuto rispettati i limiti edittali e l'applicazione dell'art. 81, comma quarto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme processuali cui il ricorrente ha fatto riferimento per contestare vizi formali della procedura; la Corte non ha ritenuto tali censure idonee a travolgere la decisione, anche in considerazione della rinnovazione della notifica.
Citato fra le norme invocate sull'omessa notifica; la Corte ha ritenuto risolto il vizio mediante la nuova notificazione disposta e eseguita.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme processuali; il giudice di legittimità non ha accolto le censure relative alla fase procedurale, avendo rilevato l'adempimento dei requisiti formali successivamente.
Tassello normativo citato nelle doglianze sulla notifica dell'estratto contumaciale; la Corte ha accolto la necessità di una corretta notifica, ma ha ritenuto sanata la nullità con la rinnovazione.
Norma che disciplina l'avviso all'indagato; il ricorrente ha contestato il mancato deposito degli album contestualmente all'avviso, ma la Corte ha osservato che i riconoscimenti erano stati effettuati su immagini del database e l'album è stato predisposto dopo il rinvio a giudizio, rendendo infondata l'eccezione.
art. 81 c.p. (terzo e quarto comma)
Rilevante per la contestazione del tipo di cumulo delle pene: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81, quarto comma, e ha escluso violazione del terzo comma, osservando che la questione sul cumulo materiale non era stata devoluta al giudice di appello.
Richiamate a proposito dei limiti edittali per le lesioni e per verificare la congruità della pena: la Corte ha ritenuto che la pena per il reato satellite rientrasse nei limiti edittali previsti da tali norme.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019 (El Sirri)
Precedente citato per affermare che il riconoscimento fotografico in sede di indagine è utilizzabile anche senza formale ricognizione dibattimentale, se il testimone conferma di aver effettuato in precedenza tale riconoscimento; la Corte l'ha seguito per ritenere ammissibile e probatoria la ricognizione fotografica.
art. 23, comma 8, Legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha autorizzato il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; il ricorso è stato trattato secondo tale modalità.
Massime di principio
- La violazione formale della notifica dell'estratto contumaciale può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione: una volta notificato correttamente e decorso il termine per impugnare senza che il difensore proponga nuovo ricorso, le doglianze sulla prima notificazione risultano superate.
- Il riconoscimento fotografico compiuto in fase di indagini è utilizzabile in giudizio anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, purché il testimone confermi di aver effettuato il riconoscimento e le modalità della selezione delle immagini risultino obiettivamente attendibili (criteri di selezione, numero di immagini, descrizioni antecedenti).
- La mera asserzione generica e non documentata circa vizi tecnici degli album fotografici o delle modalità di scelta delle immagini è insufficiente in cassazione: il vizio deve essere specificato e correlato alle risultanze probatorie.
- Per l'aggravante dei futili motivi è necessaria la prova o un accertamento motivato della sproporzione tra la gravità dell'offesa e il movente, potendo il giudice di merito valutare la 'gratuità' dell'atto; contestazioni meramente ipotetiche o non attagliate sulle risultanze processuali sono destinate a fallire.
- Questioni sulla determinazione del cumulo delle pene non devolute al giudice di appello possono risultare inammissibili in cassazione: è necessario che la questione sia stata effettivamente sottoposta al giudice di merito affinché la Corte di legittimità possa esaminarla.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda; la Corte può quantificare una somma equa per la Cassa delle ammende.
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