Cassazione Civile, Ordinanza n. 01197/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da un soggetto che aveva già ottenuto, in un precedente giudizio Pinto, il riconoscimento dell'indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio davanti al Tribunale di Benevento, seguito da una fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Dopo un primo rigetto, la questione era stata decisa dalle Sezioni Unite, che avevano affermato la valutazione unitaria tra fase di cognizione e fase esecutiva/ottemperanza e avevano rinviato alla Corte d'appello per la liquidazione del danno. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva riconosciuto solo 875 euro, calcolando una protrazione ingiustificata di 1 anno e 9 mesi, applicando il parametro minimo di 500 euro per anno e compensando per metà le spese per il mutamento giurisprudenziale. Il ricorrente ha censurato: 1) l'errore nel calcolo della durata irragionevole, sostenendo che la protrazione eccedente fosse di 3 anni e 3 mesi e non di 1 anno e 9 mesi, perché la Corte aveva indebitamente utilizzato una data finale incongruente nel computo del segmento tra definizione della cognizione e avvio dell'ottemperanza; 2) la quantificazione dell'indennizzo nella misura minima di 500 euro annui, lamentando mancata adeguata considerazione dei parametri legali dell'art. 2-bis L. 89/2001; 3) la compensazione parziale delle spese, assumendo che il principio di unitarietà tra cognizione e fase esecutiva fosse già desumibile da precedenti nazionali e CEDU. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo, cassando il decreto impugnato e decidendo nel merito con condanna del Ministero della Giustizia a pagare 1.500 euro oltre interessi, sulla base di una durata irragionevole pari a 3 anni e 3 mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte d'appello di rinvio aveva commesso un errore nel computo del ritardo indennizzabile: dopo aver correttamente assunto l'unitarietà tra cognizione e ottemperanza e aver escluso il tempo non imputabile all'amministrazione, aveva però fatto riferimento a una data finale incongruente, riducendo erroneamente il periodo risarcibile a 1 anno e 9 mesi invece che a 3 anni e 3 mesi. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva motivato il ricorso al parametro minimo di 500 euro annui valorizzando l'assenza di complessità della materia; la liquidazione equitativa rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito. Il terzo motivo è stato assorbito, poiché la cassazione con decisione nel merito rendeva travolta la statuizione accessoria sulle spese del primo giudizio di legittimità. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere 1.500 euro a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese del giudizio principale e del primo giudizio di legittimità e ponendo a carico del Ministero quelle del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa per la domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
Disciplina misura e criteri di liquidazione dell'indennizzo; il giudice di merito sceglie il moltiplicatore annuo entro i limiti minimi e massimi previsti, valutando i parametri più significativi del caso concreto.
art. 6 CEDU
Rileva quale parametro sovranazionale sul diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale nella quantificazione dell'indennizzo e nella regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte di merito è censurabile solo nei limiti consentiti da tale disposizione.
Regola la soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Consente la compensazione parziale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, qui ravvisate nel mutamento della giurisprudenza di legittimità determinato dall'intervento delle Sezioni Unite.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel quadro del rinvio e della decisione nel merito dopo l'intervento delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, quando il giudizio presupposto comprenda una fase di cognizione e una successiva fase di ottemperanza/esecuzione funzionalmente collegata, esse devono essere valutate unitariamente ai fini del computo della durata ragionevole e del ritardo indennizzabile.
- Nel calcolo della durata irragionevole va escluso il tempo non imputabile all'amministrazione tra la definizione della cognizione e l'avvio della fase esecutiva; il giudice deve utilizzare dati temporali coerenti con le risultanze processuali, senza introdurre date incongrue o non corrispondenti agli atti.
- La quantificazione dell'indennizzo ex art. 2-bis L. n. 89/2001 rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere fissata nel minimo edittale ove la motivazione richiami elementi concreti, come la non particolare complessità della controversia.
- La censura di legittimità sulla liquidazione equitativa non può limitarsi a contrapporre una diversa valutazione astratta dei parametri normativi, ma deve indicare specifici fatti decisivi o ragioni di manifesta incongruità della motivazione.
- Il mutamento giurisprudenziale intervenuto su una questione dirimente può giustificare la compensazione delle spese del precedente giudizio, mentre le spese del giudizio di rinvio e del nuovo giudizio di legittimità seguono la soccombenza sul punto deciso in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01170/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01176/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01177/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01178/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01179/2023 del 17/01/2023
- ordinanza_civile · 17 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01180/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →