Cassazione Civile, Ordinanza n. 10940/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una danneggiata contro il proprietario/convenuto, per le lesioni riportate a seguito di una caduta sulle scale dell'abitazione, che si assumeva causata dalla presenza di cera sui gradini. Il convenuto aveva chiamato in causa la propria assicurazione per essere manlevato di quanto eventualmente dovuto alla danneggiata. Il tribunale aveva condannato il convenuto al risarcimento e aveva dichiarato l'assicurazione tenuta a manlevarlo, compensando però le spese tra convenuto e assicurazione. In appello il convenuto aveva impugnato solo la regolazione delle spese nel rapporto con l'assicurazione; anche la compagnia aveva proposto appello incidentale. La Corte d'appello ha rigettato entrambe le impugnazioni. Con il ricorso per cassazione il convenuto ha denunciato violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta la domanda di manleva, l'assicurazione doveva essere considerata soccombente nel rapporto interno e quindi condannata alle spese nei suoi confronti; a suo dire era erronea la motivazione secondo cui la manleva copriva solo quanto dovuto alla danneggiata e non anche le spese del rapporto con la compagnia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo: ha osservato che la compagnia assicuratrice era già stata condannata a tenere indenne l'assicurato anche delle spese dovute alla parte attrice vittoriosa, e che tale liquidazione soddisfaceva la regola della soccombenza sostanziale. Nessuna ulteriore somma era dovuta all'assicurato per le spese del rapporto interno con la compagnia, perché egli non poteva dirsi vittorioso nei confronti dell'assicurazione; il diritto alla manleva per le spese di difesa verso l'attrice non comporta automaticamente il diritto al rimborso delle spese della lite di garanzia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con il richiamo all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non ravvisa omessa pronuncia, ritenendo che la regolazione delle spese sia stata comunque effettuata in applicazione della soccombenza sostanziale.
La Corte ribadisce che le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto la compagnia è tenuta a manlevare l'assicurato delle spese dovute alla parte attrice vittoriosa, ma non delle spese del rapporto interno con essa.
Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese; la decisione impugnata è ritenuta corretta perché la compensazione tra assicurato e assicurazione è coerente con l'assenza di soccombenza dell'assicurato verso la compagnia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di garanzia assicurativa, la condanna dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato dalle somme dovute al terzo danneggiato può includere anche le spese di lite dovute a quest'ultimo, senza che ciò implichi automaticamente la soccombenza dell'assicuratore nel rapporto interno sulle spese.
- La parte convenuta che chiama in garanzia il proprio assicuratore, pur vedendosi accolta la domanda di manleva, non ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di garanzia se non risulta soccombente nei confronti dell'assicuratore secondo la concreta regolazione delle spese operata dal giudice.
- L'omessa o contestata regolazione delle spese deve essere letta alla luce dell'intero contenuto dispositivo: se la manleva copre anche le spese verso l'attore vittorioso, la lite di garanzia può essere considerata già definita sul piano della soccombenza sostanziale.
- La violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. non è configurabile quando il giudice abbia applicato correttamente il criterio della soccombenza sostanziale nel rapporto tra assicurato e assicuratore chiamato in causa.
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