Cassazione Penale, Ordinanza n. 21961/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il condannato ha impugnato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di sei sentenze di condanna. Ha dedotto, con quattro motivi, violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p. e vizi di motivazione: avrebbe dovuto valorizzarsi l'omogeneità dei reati, il ristretto arco temporale di commissione, la serialità delle truffe, la medesimezza della fattispecie criminosa, la reiterazione di condotte omogenee e l'unitarietà del movente; inoltre il tribunale avrebbe dato indebito rilievo a una precedente decisione esecutiva che aveva già negato il vincolo tra alcune delle sentenze. Con i motivi secondo e terzo ha contestato la mancata distinzione tra disegno criminoso e mera propensione a delinquere e l'omessa considerazione degli indicatori concreti dell'unitarietà del programma criminoso; con il quarto ha riproposto la doglianza sulla pretesa efficacia preclusiva della precedente decisione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice dell'esecuzione, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che il tribunale aveva correttamente considerato la precedente decisione esecutiva, secondo i principi per cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare una precedente valutazione sulla continuazione e il rigetto della relativa richiesta preclude la riproposizione anche per alcuni soltanto dei delitti già esclusi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata quale parametro per il vincolo della continuazione e dell'unitarietà del disegno criminoso
norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra reati e sentenze
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la possibilità di escludere il pagamento alla cassa delle ammende solo se il ricorso sia stato proposto senza colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di criteri ricostruttivi diversi e ritenuti dal ricorrente più plausibili.
- In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto di una precedente valutazione già resa sul vincolo, sia essa positiva o negativa, e può discostarsene solo se siano dimostrate specifiche e significative ragioni che impediscono di ricondurre i fatti al medesimo disegno criminoso.
- Il rigetto di una precedente istanza di riconoscimento della continuazione preclude la riproposizione della richiesta anche solo per alcuni dei delitti già esclusi, salvo che emergano elementi nuovi e specificamente idonei a superare la precedente valutazione.
- La distinzione tra disegno criminoso e mera propensione a delinquere va apprezzata sulla base di elementi concreti, ma la loro valutazione di merito non è sindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sia logica e coerente.
Come è indicizzato
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