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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26547/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato dalla curatela fallimentare un credito IVA e aveva comunicato la cessione all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate aveva poi comunicato che la cessione non le era opponibile, assumendo che il credito fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La contribuente aveva impugnato tale comunicazione, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano ritenuto il ricorso inammissibile o comunque infondato, sul presupposto che la comunicazione non fosse un atto autonomamente impugnabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la comunicazione contenesse la manifestazione di una precisa pretesa tributaria ed fosse quindi impugnabile; con il secondo e il terzo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul difetto di motivazione dell’atto e sull’effettiva debenza del credito d’imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la comunicazione dell’Agenzia, pur priva di forma provvedimentale, esprimesse un inequivoco giudizio di inopponibilità della cessione per asserita inesistenza dei requisiti del credito e fosse quindi impugnabile perché idonea a far sorgere l’interesse del contribuente al controllo giurisdizionale. I motivi di nullità per omessa pronuncia sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma restano impugnabili anche atti atipici se, pur senza forma provvedimentale, esprimono in modo chiaro e inequivoco una pretesa fiscale o un diniego che incide sulla sfera giuridica del contribuente.
  • L’impugnazione di un atto atipico che manifesta una precisa posizione dell’Amministrazione è facoltativa e non obbligatoria: la mancata impugnazione non ne determina automaticamente la definitività, ma la sua proposizione è ammissibile quando sussista un concreto interesse ad agire.
  • La mera sospensione del rimborso non esaurisce né pregiudica la questione sostanziale sull’esistenza del diritto al rimborso o sulla opponibilità della cessione del credito, se il contribuente contesta un distinto atto con cui l’Amministrazione nega in radice il credito o la sua cedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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