Cassazione Penale, Sentenza n. 30208/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un'indagine per usura aggravata: al destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione è stato contestato di avere erogato alla persona offesa, imprenditore in stato di bisogno, plurimi prestiti a condizioni usurarie, chiedendo interessi superiori ai tassi soglia. Il tribunale del riesame ha confermato la misura. Con unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che il giudice del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione difensiva e con gli elementi prodotti in interrogatorio e in udienza. Secondo il ricorrente, le movimentazioni di denaro sarebbero spiegabili con leciti rapporti commerciali tra le parti, relativi alla compravendita e riparazione di un autoveicolo Fiat Doblò e ad altre prestazioni rese come meccanico; inoltre, sarebbero stati trascurati messaggi vocali e ulteriori documenti incompatibili con la ricostruzione accusatoria, mentre le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state ritenute attendibili senza adeguato confronto con gli elementi di segno opposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato, non potendo invece tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio indiziario o di diversa ricostruzione dei fatti. Ha quindi osservato che le doglianze difensive miravano in realtà a una rivalutazione del merito, mentre il tribunale del riesame aveva motivato in modo puntuale sulla gravità indiziaria, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, riscontri di intercettazioni, accertamenti documentali, videoriprese e l'episodio del 26 giugno 2025 presso il mercato Vascone, oltre alle conversazioni con il nipote della persona offesa. La Corte ha rilevato che gli elementi difensivi sui rapporti commerciali leciti non erano incompatibili con la distinta esistenza di prestiti usurari e che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal riesame. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 644, comma 5, nn. 3) e 4), c.p.
norma incriminatrice posta a fondamento della contestazione di usura aggravata oggetto della misura cautelare
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per la celebrazione del procedimento in camera di consiglio con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione emergente dal provvedimento impugnato; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario.
- Quando il tribunale del riesame ha esaminato gli elementi addotti dalla difesa e li ha ritenuti compatibili con la ricostruzione accusatoria, la censura che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile nel merito e non integra vizio denunciabile in cassazione nei limiti del sindacato cautelare.
- L'esistenza di rapporti economici leciti tra le stesse parti non esclude, di per sé, la possibile autonoma esistenza di finanziamenti usurari, se il quadro indiziario complessivo, supportato da dichiarazioni, riscontri documentali e altri elementi investigativi, depone per operazioni distinte.
- In tema di gravità indiziaria, il giudice può valorizzare una pluralità di elementi convergenti, come dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, accertamenti documentali e videoriprese, purché dia conto delle ragioni per cui li ritiene coerenti con l'ipotesi accusatoria e superi le obiezioni difensive in modo non meramente apparente.
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