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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19633/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso principale del Procuratore generale denunciava la totale carenza di motivazione della sentenza di appello del 19/03/2021, la quale, per ampie porzioni, aveva riprodotto letteralmente ("copia-incolla") parti della sentenza di primo grado (per Grillo) e dell'ordinanza di custodia cautelare (per Magrini) senza fornire una autonoma ed effettiva valutazione delle questioni devolute in appello. Analoghe doglianze sono state sollevate dai ricorsi dei due imputati, che contestavano omissioni di specifici esami probatori e la illegittima utilizzazione di dichiarazioni di un coimputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione "per relationem" fosse stata illegittimamente impiegata in modo da costituire un difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Procuratore generale e i primi motivi dei ricorsi degli imputati come fondati e assorbenti, rilevando la riproduzione letterale di intere pagine di precedenti provvedimenti senza autonoma rielaborazione e senza adeguata risposta alle doglianze di parte. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio (annullamento con rinvio) per carenza di motivazione. Non è stata decisa la fondatezza delle questioni di merito sostanziali, che dovranno essere nuovamente valutate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111 (comma sesto e settimo richiamati)

    L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è principio costituzionale; la motivazione deve consentire il controllo della decisione e non è soddisfatta da una mera trascrizione di altri atti priva di autonoma valutazione.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiamato come parametro procedurale per il controllo della motivazione in sede di cassazione; la sentenza deve dare esaustiva motivazione rispetto alle questioni dedotte in impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    La norma sull'obbligo di motivazione delle misure cautelari è interpretata come espressione del principio generale di terzietà del giudice; il principio ha portata generale, non limitata ai soli provvedimenti cautelari.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (richiamata: Sez. U, n. 17/2000 e altra giurisprudenza)

    Sono richiamati i criteri consolidati per la legittimità della motivazione 'per relationem': riferimento a atto congruamente motivato, dimostrazione che il giudice ha preso cognizione e meditato il contenuto, e che l'atto di riferimento sia conoscibile dall'interessato.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73 (commi 1, 6, 7-bis) (norme sostanziali in tema di stupefacenti citate nel capo d'imputazione)

    Norme utilizzate per delimitare le fattispecie di reato contestate agli imputati; la sentenza di cassazione si è concentrata tuttavia sull'aspetto processuale della motivazione e non sulla valutazione sostanziale di dette norme.

  • Codice di procedura penale, art. 498, comma 1

    Ricondotto alla critica del PG circa la condotta del giudice di primo grado nell'esame dei testimoni (presunta perdita della terzietà); la Corte segnala l'obbligo di terzietà e limiti nella sovrapposizione di ruoli tra giudice e pubblico ministero.

  • Codice di procedura penale, art. 514 e art. 526 (comma 1-bis)

    Richiamate nelle doglianze relative all'utilizzo di verbali e dichiarazioni di coimputati e alle garanzie processuali connesse; la questione sarà nuovamente valutata in sede di rinvio se rilevante.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Articoli richiamati nei motivi dei ricorrenti per censurare vizi di motivazione e valutazione della prova; la Corte di cassazione li ha ritenuti rilevanti alla luce della carenza motivazionale accertata.

Massime di principio

  • La motivazione giudiziale non può consistere nella mera trascrizione letterale di parti di altre pronunce; il 'copia-incolla' integrale, se privo di autonoma rielaborazione, determina nullità per difetto di motivazione.
  • La tecnica della motivazione 'per relationem' è ammessa solo se: a) si rinvia a un atto del procedimento la cui motivazione sia congrua; b) risulta che il giudice ha effettivamente preso cognizione e meditato quelle ragioni; c) l'atto di riferimento è conoscibile e accessibile alle parti, e la decisione risponde alle doglianze presentate.
  • Il giudice d'appello deve fornire una valutazione autonoma e specifica delle censure di parte; qualora si riformi (o confermi) la valutazione di merito del primo grado, occorre dimostrare di avere esaminato e motivatamente respinto le critiche sollevate in appello.
  • Se la sentenza di appello utilizza per valutare la prova contenuti di un'ordinanza custodiale o di atti di indagine che contengono valutazioni complesse, deve indicare in che misura ha condiviso, integrato o distinto tali argomentazioni; altrimenti si configura difetto di motivazione.
  • Per la difesa (o per il pubblico ministero) è strategico segnalare in modo puntuale le pagine e i passaggi che risultano copiati e indicare le omissioni motivazionali specifiche: tale forma di contestazione facilita l'intervento di annullamento per carenza motivazionale in cassazione.
  • In sede di nuova valutazione (dopo rinvio), il giudice dovrà esaminare specificamente le questioni già dedotte (es. attendibilità di testimoni, utilizzazione di verbali, interpretazione di intercettazioni) e motivare puntualmente le scelte probatorie.
  • L'utilizzo di strumenti informatici per la redazione non esime il giudice dall'obbligo di rielaborare e personalizzare la motivazione: l'efficienza tecnologica aumenta il rischio di motivazione formale e può portare all'annullamento.

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