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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36125/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di Ratti e confermato la condanna di Callino per omicidio colposo in relazione al distacco di una ringhiera che provocò la morte di Venturi Cinzia. Ratti contestava l'errato inquadramento del balconcino nella categoria 5 del D.M.16/1/1996, la valutazione tecnica sull'idoneità dei tasselli meccanici utilizzati (sostenendo che la scheda tecnica del produttore indicava valori compatibili) e l'insufficiente prova del nesso causale con riferimento al giudizio controfattuale e alle discrepanze nei test peritali. Callino deduceva contraddittorietà e illogicità sulla sua qualificazione come direttore tecnico di cantiere e sulla esigibilità dei controlli in presenza di subappalto, sostenendo di non poter verificare le modalità di posa dei tasselli adottate dal subappaltatore e che la verifica della solidità spettasse al direttore dei lavori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Ratti Giancarlo, ritenendo congrua e logica la valutazione di merito secondo cui il direttore dei lavori doveva adottare e pretendere sistemi di ancoraggio idonei (tasselli chimici o meccanici adeguatamente dimensionati) considerata l'imprevedibile non controllabilità a posteriori della corretta esecuzione dei fori. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Callino Guido, ritenendo motivata la ricostruzione che attribuisce al direttore tecnico di cantiere doveri di organizzazione, vigilanza e verifica dell'idoneità dei materiali e delle modalità esecutive, anche se eseguite da subappaltatori. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; specificamente Callino è stato condannato anche al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; entrambi tenuti alla rifusione delle spese di questo giudizio a favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • D.M. 16/1/1996

    tabella allegata al D.M. 16/1/1996 (categorie di balconi, ballatoi e scale comuni)

    La Corte ha inquadrato l'area del parapetto nella categoria 5 (balconi) per la protensione verso il vuoto e la necessità di maggiori requisiti di resistenza; da ciò deriva l'obbligo di impiegare sistemi di ancoraggio che rispettino i valori tecnici richiesti per tale categoria

  • art. 6 del D.M. 19 aprile 200 n.145

    richiamato in sentenza (testo indicato nella motivazione di merito)

    Il richiamo normativo è utilizzato dalla Corte di merito per delineare doveri tecnici e di vigilanza nel cantiere; la Cassazione valuta la corretta applicazione del principio di vigilanza richiesto

  • art. 40 Cod. Pen.

    richiamato nel ricorso di Callino con riferimento alla posizione di garanzia

    La questione è stata discussa in termini di attribuzione della posizione di garanzia; la Corte conferma che i doveri di vigilanza possono gravare anche sul direttore tecnico ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per l'onere a carico del ricorrente dichiarato inammissibile

    Applicato per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 38343/2014; Sez. 4, n. 24573/2011 e altre)

    principi richiamati in motivazione sulla valutazione delle prove peritali e sul nesso causale nei reati omissivi impropri

    La Cassazione ribadisce che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione tecnica se motivata in modo logico; inoltre conferma il criterio condizionalistico per il nesso causale negli omissioni: la condotta doverosa omessa deve essere valutata come idonea a impedire l'evento con elevato grado di credibilità razionale

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori ha un dovere di vigilanza e di specificazione tecnica (capitolato) anche sugli ancoraggi: se l'esecuzione corretta non è verificabile a posteriori, deve imporre soluzioni tecniche più conservative per neutralizzare rischi di errori esecutivi
  • Il direttore tecnico di cantiere, pur in presenza di subappalto, conserva obblighi di verifica dell'idoneità dei materiali e di vigilanza sull'esecuzione, soprattutto se conosce tipologia del materiale e caratteristiche del supporto
  • In valutazioni tecniche il giudice di legittimità non rifa le perizie: sindaca la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la scelta scientifica del perito
  • Per accertare il nesso causale in reati omissivi impropri si applica un giudizio condizionalistico: va dimostrata con elevata credibilità razionale che la condotta doverosa omessa avrebbe evitato l'evento
  • Nel contesto di installazioni su murature fragili (mattoni forati) è prudente preferire ancoraggi chimici o tasselli dimensionati per assicurare presa sui setti del laterizio; l'uso di soluzioni 'rapide' consigliate dal produttore non esonera dalla valutazione della loro idoneità rispetto alla categoria d'uso
  • Le discrepanze in prove tecniche devono essere contestate con elementi processuali specifici e non con mere ipotesi generiche per disarticolare la motivazione di merito

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