Cassazione Penale, Sentenza n. 25848/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, pur annullando parzialmente il provvedimento impugnato su alcuni capi, confermava in gran parte la misura interdittiva (divieto di esercitare l'attività professionale) emessa dal GIP nei suoi confronti per ipotesi di falso ideologico relative al visto apposto su perizie in variante di due appalti pubblici, contestati agli artt. 479 e 476 c.p. Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 273 e 274 c.p.p.) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe confermato la misura basandosi su un'intercettazione non riconducibile direttamente al prevenuto e su mere presunzioni tratte dalla sua esperienza professionale circa la consapevolezza della non corrispondenza al vero dei visti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la misura interdittiva non era più in corso per scadenza del termine di efficacia di quattro mesi stabilito dal Tribunale dell'appello cautelare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p., non permane l'interesse dell'indagato a impugnare provvedimenti applicativi di misure interdittive che siano state revocate o siano divenute inefficaci, essendo esclusa per tali misure l'estensione dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Non è stata disposta condanna alle spese o sanzione a carico del ricorrente, atteso che la perdita dell'interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata in ordine alla competenza del Tribunale per la revisione dell'ordinanza cautelare; qui citata come base del sindacato svolto in sede d'appello cautelare.
Norme del codice penale relative ai reati di falso ideologico contestati al ricorrente; la misura interdittiva è stata adottata in relazione a tali ipotesi di reato.
artt. 273 e 274 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per denunciare presunte violazioni di legge nella motivazione e nella valutazione probatoria del Tribunale; il ricorso le invocava come vie di cassazione delle decisioni cautelari.
art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. (richiamata per la sua illegittimità costituzionale)
La Corte ha richiamato la dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione come motivo per ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente: l'illegittimità ha modificato la valutazione sulla persistenza dell'interesse ad impugnare misure interdittive divenute inefficaci.
Massime di principio
- Un ricorso contro una misura cautelare interdittiva può diventare inammissibile se, nel corso del giudizio, la misura è venuta meno per scadenza o revoca: l'interesse alla decisione si estingue quando il provvedimento impugnato non produce più effetti concreti.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme procedurali che disciplinavano la tenuta delle impugnazioni cautelari può incidere sulla rilevanza dell'interesse a impugnare; occorre verificare se persistono conseguenze concrete (es. danni economici o disciplinari) che giustifichino la prosecuzione del gravame.
- In contenziosi cautelari basati su elementi indiziari (intercettazioni, presunzioni professionali), la difesa deve dimostrare la diretta rilevanza degli elementi probatori rispetto alla condotta dell'imputato; argomentazioni fondate solo su presunzioni generiche possono non prevalere se la misura è comunque cessata.
- Ai fini della procedibilità e dell'utilità dell'impugnazione, è strategico valutare tempestivamente la persistenza di effetti della misura (temporanei o duraturi) e, se esistenti, articolare deduzioni che evidenzino un interesse concreto e attuale alla pronuncia della Corte (ad es. richiesta di declaratoria su aspetti di illegittimità rilevanti ai fini reputazionali o economici).
- La perdita sopravvenuta dell'interesse non comporta necessariamente condanna alle spese se tale perdita è avvenuta dopo la proposizione del ricorso; tuttavia occorre valutare caso per caso la condotta processuale per eventuali sanzioni.
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