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Ordinanza

Ordinanza n. 206/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, unitamente agli atti del procedimento disciplinare presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 20 maggio 2026, notificato il 6 giugno 2026, con cui gli è stata irrogata la destituzione dal servizio, nonché la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina, la relazione istruttoria, gli atti relativi alla nomina del funzionario istruttore, la contestazione degli addebiti e gli ulteriori atti del procedimento disciplinare. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della destituzione e, nel merito, l'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità della sanzione, la reintegrazione nei ruoli della Polizia di Stato con ricostruzione della posizione giuridica, economica, previdenziale e di carriera, nonché il risarcimento dei danni, comprese le retribuzioni non percepite e il danno all'immagine professionale. La censura principale riguardava la tempistica del procedimento disciplinare; il testo precisa inoltre che erano state dedotte ulteriori doglianze, non analiticamente illustrate nell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che la censura principale concernente la tempistica del procedimento non presentasse un idoneo fumus boni juris, avuto riguardo all'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 1. Le ulteriori doglianze, ritenute meritevoli di approfondimento nella sede di merito, non sono state comunque considerate sufficienti a giustificare la sospensione dell'efficacia della destituzione. Il periculum non è espressamente esaminato in modo autonomo, risultando decisivo il difetto di fumus e, comunque, l'insufficienza complessiva dei presupposti cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale nel processo amministrativo.

  • art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 1

    È stato utilizzato dal TAR quale parametro per valutare la censura relativa alla tempistica del procedimento disciplinare, ritenuta non assistita da adeguato fumus boni juris nella fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la censura relativa alla durata o alla tempistica di un procedimento disciplinare non giustifica la sospensione dell'atto conclusivo quando, alla luce della disciplina applicabile, non risulti assistita da un adeguato fumus boni juris.
  • Il giudice cautelare può riservare l'approfondimento delle ulteriori censure alla fase di merito e, pur senza definirne definitivamente la fondatezza, negare la misura quando esse non evidenzino, allo stato degli atti, ragioni sufficienti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
  • Il rigetto della domanda cautelare può fondarsi sull'insussistenza del fumus boni juris, senza che sia necessario un autonomo esame favorevole del periculum in mora quando comunque non risultano integrati i presupposti complessivi della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

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