Ordinanza n. 346/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 31 l. 47/1985 e, conseguentemente, annullamento d’ufficio di permessi di costruire relativi a un intervento di demo-ricostruzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento comunale di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria relativa a un modesto fabbricato, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo annullamento d’ufficio di due permessi di costruire concernenti un intervento di demo-ricostruzione, la relativa comunicazione di avvio e gli ulteriori atti istruttori. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, contestandone la legittimità. Il TAR ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, rilevanti e non chiarite discrepanze documentali sull’identità del soggetto istante nella pratica di condono edilizio: alcuni documenti comunali risultavano indirizzati alla dante causa del ricorrente, mentre l’estratto del protocollo cartaceo riferiva note di analogo contenuto al ricorrente stesso, con riferimento alla medesima pratica e al medesimo protocollo. Tali discrasie riguardavano, in particolare, le richieste di integrazione documentale e di integrazione del pagamento.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né ha accolto o respinto in via definitiva la domanda cautelare. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune, ritenendo necessario acquisire chiarimenti per superare le apparenti discrepanze sulla riferibilità della pratica di condono e delle interlocuzioni amministrative. Il Comune dovrà depositare le note richiamate nell’estratto del protocollo cartaceo, spiegare l’esito della ricerca documentale e produrre ogni ulteriore atto, documento o informazione utile. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che, in assenza di atti repressivi idonei a produrre ulteriori pregiudizi, le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
È la base normativa indicata per gli annullamenti d’ufficio impugnati; l’ordinanza non definisce la legittimità del suo concreto esercizio.
È richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia in sanatoria.
Sono richiamati quali fondamenti della comunicazione di avvio del procedimento relativo all’annullamento dei permessi di costruire.
Individua il titolo normativo della sanatoria edilizia oggetto dell’annullamento d’ufficio.
Consente, nella fase cautelare, di fissare direttamente la discussione del merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione della causa; nel caso concreto il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 17 febbraio 2027.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, la documentazione amministrativa presenta discrepanze apparentemente rilevanti sulla riferibilità di una pratica edilizia e delle interlocuzioni procedimentali al soggetto interessato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’amministrazione prima di valutare definitivamente il fumus boni iuris.
- L’amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve produrre non soltanto i documenti espressamente individuati dal giudice, ma anche i chiarimenti e gli ulteriori atti o informazioni utili a ricostruire l’istruttoria e a superare le contraddizioni documentali emerse.
- Quando non risultano adottati atti repressivi idonei a determinare ulteriori pregiudizi, le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente tutelate mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione immediata dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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