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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08376/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Messina, dell'opposizione proposta avverso l'esclusione dal passivo di un credito di euro 11.804,05 vantato dall'agente della riscossione. Il credito derivava da una fideiussione rilasciata da un Confidi a garanzia dei debiti tributari dei soci, connessi a cartelle di pagamento. Il Tribunale aveva ritenuto invalida la polizza fideiussoria perché il Confidi non risultava iscritto contestualmente negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB, ritenendo che i Confidi minori e non vigilati non potessero prestare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria. Con il ricorso per cassazione, l'agente della riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107 TUB, sostenendo che la disciplina invocata dal Tribunale non comportava la nullità della fideiussione e che, comunque, il regime transitorio e l'evoluzione normativa avrebbero consentito ai Confidi iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB di rilasciare tali garanzie; ha inoltre richiamato la modifica dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 e la volontà legislativa di ammettere tali garanzie anche per agevolare la rateizzazione dei debiti erariali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite, ha affermato che la fideiussione prestata da un Confidi minore iscritto nell'elenco dell'art. 155, comma 4, TUB, nell'interesse di un associato e a garanzia di un credito non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché la nullità non è prevista espressamente né desumibile in via indiretta dalla disciplina di settore. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato il giudizio al Tribunale di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 106 TUB

    elenco degli intermediari

    richiamato dal Tribunale e dalla ricorrente per distinguere gli intermediari finanziari abilitati; la Corte, in coerenza con le Sezioni Unite, esclude che dalla sola iscrizione o mancata iscrizione derivi la nullità della fideiussione prestata da un Confidi minore per crediti non bancari.

  • art. 107 TUB

    elenco speciale degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia

    la Corte precisa che il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soggetti iscritti in tale elenco, con conseguente insussistenza della nullità per il solo fatto che il Confidi non sia iscritto nel c.d. elenco speciale.

  • art. 155, comma 4, TUB

    i Confidi anche di secondo grado sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1

    è la norma di riferimento per i c.d. Confidi minori; la Corte, seguendo le Sezioni Unite, ne ricava che la limitazione all'esclusività dell'attività di garanzia collettiva non comporta, da sola, il divieto di rilasciare fideiussioni né la nullità delle stesse.

  • art. 3-bis d.lgs. 462/1997

    la ricorrente invoca questa disposizione, come modificata, per sostenere l'ammissibilità delle garanzie prestate dai Confidi iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB anche a favore dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio denunciato in cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.l. 269/2003

    richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina transitoria in tema di regolarizzazione dei Confidi.

  • l. 124/2007

    richiamata per la modifica dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 e per sostenere l'interpretazione estensiva favorevole alla validità delle garanzie.

Massime di principio

  • La fideiussione rilasciata da un Confidi minore iscritto nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 155, comma 4, TUB non è nulla per violazione di norma imperativa quando sia prestata nell'interesse di un associato e a garanzia di un credito non bancario, mancando una previsione testuale di nullità.
  • L'attività di rilascio di fideiussioni non è, di regola, attività riservata in via esclusiva agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB; pertanto, la sola mancanza di tale iscrizione non determina l'invalidità della garanzia.
  • La previsione secondo cui i Confidi svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi non implica, di per sé, il divieto di prestare garanzie fideiussorie in coerenza con l'oggetto sociale.
  • In tema di ammissione al passivo, il credito fondato su una garanzia fideiussoria non può essere escluso soltanto sulla base di un'interpretazione estensiva di preclusioni normative non espressamente sancite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiNullità

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