Sentenza del 06/07/2016 n. 13755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., perché il giudizio sul reddito della socia si era svolto senza la società e gli altri soci, nonostante il litisconsorzio necessario; 2) violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, per motivazione della sentenza d’appello ritenuta meramente adesiva e priva dell’esame delle ragioni delle parti; 3) violazione delle norme sugli studi di settore e sull’onere della prova, perché la CTR aveva ritenuto illegittimo il recupero fondato sullo scostamento; 4) insufficiente motivazione, anche rispetto alla disponibilità manifestata dalla società, nel contraddittorio pre-accertamento, ad aderire su maggiori ricavi pari a 52.000 euro. La Cassazione ha esaminato e accolto il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR della Liguria del 28 aprile 2010, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente contro l’accertamento. Ha dichiarato nullo l’intero processo perché il giudizio sul reddito da partecipazione era stato celebrato senza la società e gli altri soci, necessari partecipanti al contraddittorio. Ha rimesso le parti alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia per il rinnovo del processo, previa integrazione del contraddittorio; gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti, quindi non è stata decisa nel merito la legittimità dell’accertamento o dello scostamento dallo studio di settore. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento
La rettifica del reddito di una società di persone si riflette automaticamente sui soci in proporzione alle quote, anche senza effettiva percezione degli utili; perciò, se la contestazione riguarda elementi comuni dell’accertamento, società e soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddicono ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando il ricorso riguarda una posizione tributaria inscindibile di società di persone e soci, il giudice deve integrare il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari. L’omissione determina la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddicono ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La riunione dei giudizi è indicata come possibile modalità di trattazione delle controversie connesse, ma non elimina la necessità che siano coinvolti tutti i litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Se l’accertamento relativo a una società di persone determina automaticamente il reddito imputabile ai soci e la controversia verte su elementi comuni, società e tutti i soci interessati devono partecipare al processo. L’assenza anche di uno dei litisconsorti necessari comporta la nullità dell’intero giudizio.
- La nullità per omessa integrazione del contraddittorio può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado; il giudice di legittimità, accertatala, annulla il processo e rimette la controversia al giudice di primo grado perché venga rinnovata con il contraddittorio completo.
- La decisione non stabilisce se uno scostamento dagli studi di settore giustifichi l’accertamento né attribuisce valore decisivo alla disponibilità ad aderire per maggiori ricavi: tali questioni sono rimaste assorbite e dovranno essere eventualmente esaminate nel processo rinnovato.
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