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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37813/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avveduti ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere, "in executivis", l'applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due pronunce diverse (una per truffa e una per bancarotta fraudolenta). Ha dedotto violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81, comma secondo, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'omogeneità delle fattispecie (criminalità economica), la identità del soggetto agente nelle diverse qualità, la contiguità temporale valutata sulle condotte reali e l'unico movente economico che le avrebbe aggregate in un disegno unitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede l'accertamento di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, le singole causali, modi di condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la sussistenza di una preventiva programmazione almeno nelle linee essenziali). Ha sottolineato che l'onere di allegazione grava sul condannato, il quale deve indicare i reati da unificare e gli elementi sintomatici della preventiva programmazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni del Tribunale: i fatti riguardano ambiti diversi (truffa in ambito privatistico vs condotte distrattive nell'ambito della società poi fallita), periodi temporali distinti (truffe 2006-2007; condotte distrattive con inizio nel 2005 e fallimento nel 2012), modalità diverse e assenza nella sentenza di bancarotta di atti analoghi a quelli della sentenza sulla truffa. Inoltre la mera esistenza di un movente economico o la contiguità cronologica non sono sufficiente prova di un progetto criminoso unitario. Per questi motivi il ricorso è rigettato e Avveduti è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma processuale collegata alla procedura esecutiva e al procedimento per l'applicazione di misure o per questioni esecutive; richiamata nel rapporto con l'onere di allegazione e la disciplina dell'esecuzione 'in executivis' della continuazione

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    disciplina del reato continuato: richiede che più reati siano stati ideati unitariamente; la Corte rileva che va dimostrata la preventiva programmazione delle condotte e non è sufficiente la mera contiguità cronologica o il medesimo movente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione 'in executivis' il condannato deve indicare espressamente i reati da ricondurre all'unico disegno criminoso e fornire elementi specifici che dimostrino una preventiva programmazione almeno nelle linee essenziali
  • La valutazione della continuazione richiede l'esame congiunto di indicatori quali omogeneità del bene giuridico tutelato, analogia delle modalità di esecuzione, contiguità temporale e spaziale, causa/finestre motivazionali comuni, sistematicità e abitudini di vita programmate; la mera identità del movente economico o la cronologia ravvicinata non bastano
  • Occorre distinguere la figura del reato continuato dall'abitualità criminosa: la ripetizione di reati della stessa specie attesta un'abitudine ma non prova necessariamente un progetto unitario antecedente
  • In sede esecutiva il giudice non può presumere la continuazione: spetta al ricorrente l'onere probatorio/allegatorio di indicare gli elementi sintomatici della progettualità criminale, mentre al giudice compete verificare la sussistenza degli elementi sostanziali
  • Nella redazione di un'istanza o ricorso che invoca la continuazione è utile articolare e documentare cronologie, modalità operative, flussi finanziari, coincidenze temporali della programmazione e eventuali dichiarazioni o prove che dimostrino la volontà preventiva di un disegno unitario
  • Se il ricorso viene rigettato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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