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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18123/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

La controversia

Una società aveva promosso espropriazione di crediti nei confronti di una debitrice e verso la sua datrice di lavoro quale terzo pignorato. La debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito azionato fosse estinto perché, in un precedente pignoramento presso terzi relativo alla retribuzione corrisposta da altra datrice di lavoro, era stata emessa ordinanza di assegnazione della quota pignorabile ex art. 553 c.p.c. La corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo insussistente il diritto del creditore a procedere a nuova esecuzione. Nel ricorso per cassazione il creditore procedente denunciava: 1) nullità della sentenza per asserita irriducibile contraddittorietà tra principio di diritto e motivazione; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva desunto illegittimamente, dalle mere trattenute in busta paga, l'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato senza adeguati indizi gravi, precisi e concordanti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, poiché la prova del pagamento, quale fatto estintivo del credito, sarebbe stata addossata al creditore anziché al debitore opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il vizio di motivazione/nullità denunciato, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che l'estinzione del credito conseguente a precedente assegnazione ex art. 553 c.p.c. si verifica solo con l'effettivo pagamento da parte del terzo pignorato al creditore assegnatario, ai sensi dell'art. 2928 c.c.; pertanto grava sull'esecutato opponente dimostrare che tale pagamento sia realmente avvenuto. Il semplice accantonamento o trattenimento delle somme non basta. Poiché la corte d'appello aveva invertito l'onere della prova e aveva valorizzato in modo improprio la prova presuntiva, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L'assegnazione del credito nell'espropriazione presso terzi è disposta salvo esazione e non estingue immediatamente il credito; rileva ai fini estintivi solo se seguita dall'effettivo pagamento del terzo pignorato al creditore assegnatario.

  • art. 2928 c.c.

    L'estinzione del debito del debitore esecutato e di quello del terzo pignorato verso il creditore assegnatario si produce con il pagamento eseguito dal terzo assegnato.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del fatto estintivo del credito grava sulla parte che lo allega; nel caso, sull'esecutato opponente che invoca l'estinzione derivante dal pagamento del terzo pignorato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono muovere da fatti noti idonei a risalire al fatto ignoto secondo inferenza causale.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede gravità, precisione e concordanza e non può fondarsi su meri atti prodromici al pagamento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente o contraddittoria non è configurabile quando la motivazione risulti coerente nella sua struttura argomentativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge denunciato con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova e alle presunzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte solo per delimitare, in via generale, le anomalie motivazionali denunciabili in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla decisione in camera di consiglio e al deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione non estingue di per sé il credito del procedente: l'effetto estintivo si realizza solo con l'effettivo pagamento da parte del terzo pignorato al creditore assegnatario.
  • Chi oppone l'estinzione del credito per intervenuto pagamento deve provarne i fatti costitutivi, compreso l'effettivo incasso da parte del creditore assegnatario; non basta allegare la mera trattenuta o il mero accantonamento delle somme.
  • La prova del pagamento può essere fornita anche per presunzioni, ma queste devono fondarsi su circostanze note seriamente e logicamente idonee a dimostrare l'effettivo trasferimento della somma nella sfera di disponibilità del creditore, non su attività meramente preparatorie.
  • È erroneo invertire l'onere della prova addossando al creditore procedente la dimostrazione della mancata estinzione quando il debitore esecutato deduce un fatto estintivo del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveOnere della provaProve
RamiEsecuzioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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