Cassazione Penale, Ordinanza n. 19518/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. Con il primo motivo deduceva formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma in realtà mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, una rivalutazione dell'attendibilità delle prove e un nuovo giudizio sulle emergenze processuali, senza indicare specifici travisamenti. Con il secondo motivo contestava l'applicazione della recidiva specifica reiterata, sostenendo l'erroneità della sua applicazione; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sulla sussistenza dei presupposti dell'aggravante e che la valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne omogenee, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva correttamente applicato la recidiva specifica reiterata con motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fattispecie di appropriazione indebita contestata all'imputato e oggetto della conferma di responsabilità in appello.
Richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, in rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne.
La decisione fa riferimento all'applicazione della recidiva specifica reiterata quale aggravante.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, dell'attendibilità delle fonti di prova o della ricostruzione storica dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti probatori rilevanti.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo per la sua tenuta logica e giuridica, non per una verifica diretta della corrispondenza tra motivazione e acquisizioni processuali.
- La recidiva specifica reiterata non può essere applicata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o del tempo trascorso: il giudice deve valutare in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il nesso tra il fatto oggetto del giudizio e i precedenti penali omogenei, verificando se esprima una persistente inclinazione criminosa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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