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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 5959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Ruolo/cartella IMU - Ricorso introduttivo - Notifica ente resistente - Agenzia Entrate-Riscossione - Notifica ente resistente - Aequa Roma - Ente resistente - Agenzia Entrate-Riscossione - Costituzione giudizio - Notifica soggetto contribuente - Notifica Roma Capitale - Ente resistente - Aequa Roma - Notifica soggetto contribuente - Eccezione processuale - Difetto legittimazione passiva - Terzo titolare credito - Roma Capitale - Giudice tributario primo grado - Aequa Roma - Difetto legittimazione passiva - Avvenuto accoglimento - Roma Capitale - Omessa chiamata giudizio - Agenzia Entrate-Riscossione - Condanna spese giudizio - Rileva - Roma Capitale - Proposizione gravame - Giudizio primo grado - Mancata partecipazione - Rileva - Inammissibilità appello - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per l'annullamento del ruolo IMU emesso dal Comune di Roma Capitale e notificatogli tramite cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). In primo grado AER e Aequa Roma sono convenute per resistere. Aequa Roma ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare del credito impositivo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è limitata a notificare la propria costituzione in giudizio a Roma Capitale ma non ha formalmente chiamato il Comune in causa.

La decisione

Il giudice tributario di primo grado ha accolto l'eccezione di Aequa Roma riguardante il difetto di legittimazione passiva. Nella sentenza di primo grado AER è stata anche condannata alle spese. Successivamente Roma Capitale ha proposto gravame, ma poiché non era stata chiamata in giudizio né aveva partecipato al primo grado, il gravame è stato dichiarato inammissibile. Conseguenza pratica: si è consolidato il risultato processuale favorevole al ricorrente (il contribuente) e l'appello di Roma Capitale non ha potuto essere esaminato per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 546/92

    Norma sulle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario; applicata per affermare l'obbligo dell'agente della riscossione di attivare la partecipazione del titolare del credito (Comune) nel giudizio, non essendo sufficiente la sola comunicazione di costituzione a terzi

  • art. 53 d.lgs. 546/92

    Riferimento alle competenze e alle modalità di costituzione delle parti nel processo tributario; utilizzato per valutare la corretta identificazione e partecipazione della parte resistente titolare dell'interesse all'escussione del credito

  • art. 100 c.p.c.

    Norma del codice di procedura civile relativa all'intervento e alla chiamata in causa di terzi; interpretata nel senso che chi agisce per la riscossione deve chiamare il titolare del diritto controverso in modo che questi possa partecipare ed eventualmente impugnare, altrimenti si impedisce la tutela processuale del terzo e si producono effetti processuali (es. inammissibilità del gravame)

Massime di principio

  • L'agente della riscossione (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione) che resiste in giudizio contro il contribuente deve attivare formalmente la chiamata in giudizio del titolare del credito (il Comune o altro ente creditore); la mera notificazione della costituzione a tale ente non sostituisce la chiamata formale.
  • Un soggetto convenuto non titolare del credito (es. società di riscossione o concessionario come Aequa Roma) può validamente eccepire il difetto di legittimazione passiva; se l'ente titolare non è stato chiamato in causa non può poi supplire mediante appello quando non aveva partecipato al primo grado.
  • La mancata partecipazione o chiamata in giudizio del titolare del credito può avere conseguenze processuali gravi: condanne per le spese processuali a carico dell'agente della riscossione e l'inammissibilità degli eventuali gravami proposti dall'ente che non ha partecipato al primo grado.
  • In casi di contestazione di ruoli e cartelle di pagamento è fondamentale verificare chi è il reale titolare del diritto di credito e curare la sua effettiva inclusione nel processo fin dal primo grado per evitare nullità o inammissibilità di fasi successive.
  • Per il contribuente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da soggetti non titolari del credito può costituire una solida linea difensiva se l'agente riscossore non dimostra di aver correttamente chiamato il titolare del credito in giudizio.
  • Gli uffici di riscossione devono assicurarsi che le difese processuali siano svolte con il coinvolgimento della parte pubblica titolare del ruolo; in caso contrario potrebbero subire conseguenze economiche e processuali (spese, improcedibilità o inammissibilità di impugnazioni).

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