Cassazione Penale, Ordinanza n. 33119/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi riproponevano questioni già adeguatamente confutate dalla Corte di appello oppure miravano a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. Nel ricorso deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per la detenzione e coltivazione e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizi di motivazione e violazione di legge sull'integrazione dei delitti contestati, contestando in particolare la destinazione della sostanza a terzi; 3) errata esclusione dell'assorbimento delle condotte di detenzione e coltivazione in un unico reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di un'unica ipotesi criminosa; 4) illegittimità dell'aumento di pena per la recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi ripetitivi di censure già esaminate e confutate in appello, e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, con particolare riferimento alla valutazione del compendio probatorio, alla distinta autonomia spazio-temporale delle due condotte e alla giustificazione dell'aumento di pena per la recidiva.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è stata esclusa perché, alla luce delle modalità della condotta e del complessivo compendio probatorio, il fatto non è stato ritenuto di scarsa offensività.
Le condotte di coltivazione e detenzione sono state considerate distinte e non assorbite in un'unica ipotesi criminosa, per la loro autonomia spaziale e cronologica.
recidiva
La recidiva è stata ritenuta idonea a giustificare l'incremento di pena in considerazione della maggiore pericolosità e colpevolezza desumibili dalle modalità di realizzazione dei fatti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio quando la Corte di merito abbia già dato conto in modo logico e coerente delle ragioni della decisione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando le modalità della condotta e il contesto complessivo evidenzino una non trascurabile offensività del fatto.
- Nel reato di stupefacenti, coltivazione e detenzione possono integrare condotte autonome quando risultino distinte sotto il profilo spaziale e cronologico, senza che operi un assorbimento automatico in un unico reato.
- La recidiva può legittimare un aumento di pena quando le modalità di commissione dei fatti rivelino una maggiore pericolosità e una più intensa colpevolezza dell'agente.
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