Cassazione Penale, Sentenza n. 35589/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. L'imputato contestava un'unica, ampia motivazione: vizi di legge e vizio di motivazione relativamente alla gravità indiziaria. Contestava in particolare l'incertezza nell'attribuzione della voce in una intercettazione (30/11/2016) che, a suo avviso, avrebbe dovuto inficiare la valutazione di tutte le conversazioni su quella utenza; sosteneva inoltre che la posizione oggetto del precedente procedimento (clan D'Amico, condanna in primo grado nel 2017) non fosse temporalmente separata e che, quindi, vi fosse sovrapposizione di contestazioni; riteneva infine non adeguatamente valutata l'attendibilità del collaboratore Pipolo e che alcune conversazioni (es. riferimenti a contributi economici nel 2020) fossero meramente esemplificative e non indicatrici della percezione effettiva di somme da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione completa, logica e non contraddittoria circa la sussistenza della gravità indiziaria, fondandosi su dichiarazioni del collaboratore Pipolo e su una serie di captazioni i cui contenuti, nel loro complesso, indicano l'inserimento del Marfella nel 'cartello' mafioso. La Corte ha richiamato il significato prognostico dell'art. 273 cod. proc. pen. (indizi come elementi proiettati sulla probabilità qualificata di condanna), l'obbligo del giudice cautelare di valutare la natura e la qualità dei singoli elementi probatori e i limiti del sindacato di legittimità (controllo della completezza e coerenza logica della motivazione, non riesame autonomo delle prove). Ha ritenuto non decisiva l'incertezza su una specifica intercettazione ove le altre conversazioni e le dichiarazioni risultano congruenti, e ha ritenuto separati nel tempo i fatti già giudicati (fermi al 2015) e la nuova formazione del 'cartello' dal 2016 in poi. Per questo motivo il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Richiamata per indicare la composizione del Tribunale che ha deciso in sede cautelare (richiama la procedura di costituzione del collegio)
«gravi indizi di colpevolezza»
La Corte interpreta la 'gravità degli indizi' come nozione prognostica: gli indizi devono consentire una qualificata probabilità di condanna, valutata allo stato degli atti, tenendo conto della natura diretta o critica degli elementi probatori
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla disciplina del procedimento cautelare e agli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione incidentale degli elementi probatori
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare le regole di giudizio della decisione finale (colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio) che devono essere considerate mediamente nella proiezione prognostica del giudice cautelare
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Menziionato nell'ambito delle regole di giudizio per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà che il giudice cautelare deve tener presenti in via mediata nella valutazione prognostica
Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012 (Tritella) Rv 253723
Richiamata per il principio che gli elementi di prova critica richiedono particolari cautele nella valutazione anche in sede cautelare
Sez. I n. 19759 del 17.5.2011 (Misseri) rv. 250243
«.. il giudizio prognostico ... è dunque indispensabile ... nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario ...»
Sottolinea che il giudizio prognostico cautelare deve tenere conto delle regole e dei criteri (anche relativi all'incertezza) applicabili nella decisione definitiva, pur senza pretendere la certezza di responsabilità già raggiunta
Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828)
Principio secondo cui la Corte di legittimità controlla la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito circa la gravità indiziaria, senza procedere a riesame autonomo delle prove
Sezioni Unite (Modaffari, 2021)
«... il comportamento ... deve ... essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile ...»
Richiamata per il principio che la partecipazione ad associazione mafiosa richiede un significativo apporto operativo, valutato in chiave dinamica e con riferimento a dati di contesto, non la mera adesione statica
Massime di principio
- In sede cautelare (misure personali) la 'gravità indiziaria' ha natura prognostica: il giudice deve verificare se gli elementi disponibili presentano una qualificata probabilità di condanna, non la certezza richiesta nel giudizio di merito.
- La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame delle prove: verifica la completezza, la logicità e la non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, non la correttezza fattuale punto per punto.
- L'incertezza sull'attribuzione di una singola intercettazione non invalida automaticamente l'intero impianto probatorio se esistono altre conversazioni e dichiarazioni che, nel loro complesso, offrono un quadro coerente e corroborante.
- Precedenti condanne o procedimenti diversi non escludono nuove contestazioni associative se gli episodi sono temporalmente e fattualmente distinti e se emergono elementi che mostrano una continuità o una nuova attivazione dell'apporto dell'indagato.
- Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate criticamente, ma la loro inattendibilità non è automatica se sono corroborate da altri elementi (captazioni, riscontri documentali, comportamenti concreti).
- Il giudice cautelare deve esplicitare il significato incriminante di ciascun elemento probatorio e la loro valenza in chiave prognostica; la mancanza di una spiegazione razionale e coerente può condurre all'annullamento della misura.
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