Cassazione Penale, Sentenza n. 28314/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza resa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con due censure: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse rientrare nella fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 (per limitato dato ponderale e modalità rudimentali), anziché nella più grave ipotesi del comma 1; 2) carenza di motivazione circa la confisca e la devoluzione al F.U.G. delle somme sottoposte a sequestro preventivo, che sarebbe stata disposta in modo apodittico e generico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile/lode privo di fondamento il primo motivo: la ricostruzione della diversa qualificazione giuridica equivale a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., salvo l'errore manifesto, non ravvisato nel caso. Il secondo motivo è stato considerato infondato: la sentenza impugnata ha fornito motivazione logica e congrua, evidenziando che le somme sequestrate costituivano il provento dell'attività di spaccio e che l'imputato non ha fornito alcuna prova della lecita provenienza. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Nota sulla sentenza impugnata: con accordo ex art. 444 c.p.p. era stata applicata la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e multa di Euro 12.000, distruzione dello stupefacente e confisca e devoluzione al F.U.G. delle somme in sequestro.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Il comma 1 disciplina la fattispecie più grave di traffico e detenzione a fini di spaccio; il comma 5 prevede la fattispecie di lieve entità. La Corte ha ritenuto che la qualificazione nel primo comma non sia sindacabile in cassazione salvo errore manifesto.
Codice di procedura penale, art. 444
Regola il giudizio e la pronuncia su accordo delle parti; la sentenza impugnata è stata resa in virtù dell'accordo ex art. 444 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
Limita le censure ammissibili in cassazione contro le sentenze pronunciate su richiesta delle parti: sono consentite alcune specifiche doglianze (tra cui l'erronea qualificazione giuridica) ma solo nei casi di errore manifesto, evitando la rinnovazione del giudizio di merito in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Regole sulla confisca e devoluzione al F.U.G. (Fondo Unico Giustizia)
La confisca e la devoluzione al Fondo possono essere disposte se le somme risultano essere proventi dell'attività illecita e l'imputato non dimostra la lecita provenienza; la motivazione deve collegare il denaro all'attività delittuosa.
Massime di principio
- In sentenze emesse su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. la possibilità di cassazione è più ristretta: non è consentita una rivalutazione dei fatti se non per specifiche ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis.
- La censura di errata qualificazione giuridica è ammissibile in Cassazione soltanto se si tratta di errore manifesto, ossia quando la qualificazione è chiaramente eccentrica rispetto al capo di imputazione e non soggetta a opzioni interpretative.
- Le contestazioni relative alla confisca di somme e alla loro devoluzione richiedono che la motivazione collegi le somme al reato e valuti l'eventuale prova della lecita provenienza fornita dall'imputato; l'assenza di spiegazioni credibili sul possesso agevola la conferma della confisca.
- Il limitato quantitativo di sostanza o modalità rudimentali non determinano automaticamente la qualificazione nella lieve entità: occorre una valutazione fattuale e giuridica, ma tale valutazione di merito difficilmente è sindacabile in Cassazione.
- Per impugnare con successo simili provvedimenti è utile concentrare i motivi su vizi formali, errori palesi di diritto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione espressa, oppure su profili espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
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