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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47828/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava la sentenza di condanna (art. 497-bis c.p.) per possesso di una carta d'identità falsa. Con unico motivo denunziava vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che il documento fosse un "falso grossolano" tale da rendere superflui accertamenti tecnici; la difesa censurava la Corte d'appello per non avere confutato adeguatamente tale argomentazione e per avere, secondo il ricorrente, confermato un'evidente falsità basandosi su un esame diretto del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva fornito motivazione esauriente e logica: il falso non poteva essere qualificato come "grossolano", atteso che per accertarne la falsità erano stati necessari specifici esami tecnici eseguiti da operatori della polizia scientifica e riferiti in dibattimento. La Corte ha inoltre osservato che il mancato incarico di una nuova perizia in sede giudiziale non derivava dalla presunta evidenza del falso, ma dal fatto che gli accertamenti tecnici erano già stati svolti nelle indagini preliminari. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Tipizza il reato relativo alla falsificazione/possesso di documenti di identificazione: la condanna è stata pronunciata per il possesso di una carta di identità falsa.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda i vizi di motivazione delle sentenze; la Corte territoriale è stata ritenuta aver adeguatamente risposto alle argomentazioni della difesa, pertanto il motivo di ricorso che non ha confutato puntualmente tale risposta è risultato privo della necessaria specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: condanna alle spese processuali e irrogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La qualificazione di un falso come "grossolano" esonera dall'espletamento di accertamenti tecnici solo se la manifesta evidenza della falsità risulta obiettivamente dalla documentazione: se invece nelle indagini sono stati necessari esami tecnici, il falso non è considerato grossolano.
  • La mancata richiesta di perizia in dibattimento non è di per sé vizio se gli accertamenti tecnici sono stati già eseguiti durante le indagini preliminari e adeguatamente riferiti in dibattimento.
  • In cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte territoriale: argomentazioni generiche o che non rispondono alle ragioni espresse dal giudice d'appello sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile si può essere condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rapporto costo-beneficio prima di proporre ricorso infondato.
  • Per contestare efficacemente una condanna per possesso di documento falso è cruciale dimostrare, con elementi specifici e tecnici se presenti, la grossolanità della falsificazione o evidenziare vizi procedurali sostanziali nella valutazione degli accertamenti.

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