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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12911/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva confermato il sequestro preventivo relativo al presunto profitto (euro 1.774.857,32) derivante dall'utilizzo di crediti d'imposta "sismabonus acquisti" da parte della società Ars Urbium s.r.l.; contestazione della competenza territoriale (si sostiene che le cessioni di crediti si sono concluse a Roma), contestazioni sulla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo/autoriciclaggio e possibile errore scusabile/legittimo affidamento), suerrata ricostruzione giuridica del meccanismo del sismabonus (maturazione a step, rilevanza temporale della demolizione, condizione risolutiva), omissione di motivazione sul periculum in mora e travisamento/prospettazione parziale della prova da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (competenza territoriale) e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato se il contratto di cessione avesse contenuto decettivo e come la comunicazione all'Agenzia delle Entrate si rapporti al negozio principale ai fini della consumazione del reato. Ha richiamato i principi secondo cui, nelle condotte frammentarie e progressive, la consumazione può coincidere con il primo atto realizzato e che la cessione produce efficacia verso il debitore solo con notifica o accettazione (art. 1264 c.c.), elementi che il Tribunale non ha esaminato. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1-septies, d.l. n. 63/2013 (sismabonus acquisti)

    Norma sostanziale invocata come fonte del credito d'imposta contestato; la Corte segnala che la corretta ricostruzione dell'istituto e della maturazione del credito deve tenere conto del quadro normativo e delle modalità di realizzazione dell'intervento edilizio

  • art. 10‑quater, d.lgs. 74/2000

    Norma fiscale contestata quale reato meno grave utilizzata dal Tribunale per valutare la competenza, ma la Corte osserva che la determinazione del luogo di consumazione del più grave reato (autoriciclaggio) andava affrontata specificamente

  • art. 316‑ter c.p.

    Fatto posto a carico nell'imputazione provvisoria; il ricorrente deduce vizi in ordine all'elemento soggettivo ma la Corte non decide nel merito, rilevando lacune motivazionali del Tribunale

  • art. 648‑ter.1 c.p. (autoriciclaggio)

    Reato centrale per la questione di competenza territoriale: la Corte richiede che si valuti se la cessione abbia contenuto decettivo e dove si sia consumata la condotta, richiamando la possibilità di consumazione frazionata

  • artt. 1260 e ss. c.c.; art. 1264 c.c.

    Richiamati per spiegare gli effetti della cessione del credito: la cessione ha efficacia verso il debitore solo con accettazione o notifica (art. 1264), elemento rilevante per determinare se la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate sia mero atto esecutivo o momento della consumazione

  • art. 9 c.p.p.

    Richiamato come criterio sussidiario per determinare la competenza territoriale quando il luogo della consumazione non è immediatamente identificabile

  • art. 321 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione al periculum in mora; la Corte censura la mancata motivazione adeguata del Tribunale sull'effettivo rischio di dispersione del profitto

  • art. 324, co. 5, c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata

  • Altre norme richiamate dal ricorrente (art. 16 d.l. 63/2013; artt. 119 e 121 d.l. 34/2020; art. 10 DPR 380/2001; artt. 16 e 16‑bis TUIR; art. 125 c.p.p.)

    Sono state menzionate nelle censure difensive per contestare la ricostruzione normativa del Tribunale; la Corte non ha risolto nel merito tali questioni sostanziali, ritenendo in prima battuta necessaria una più accurata valutazione sulla competenza e sugli accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Nelle condotte di riciclaggio/autoriciclaggio caratterizzate da atti frammentari e progressivi, la consumazione può coincidere con il luogo e il momento del primo atto realizzato che abbia natura tipica; la competenza territoriale può quindi essere fissata nel luogo del primo segmento della condotta
  • La cessione del credito va valutata civilisticamente: ai fini della rilevanza penale è necessario accertare se il negozio abbia contenuto decettivo e quando esso acquista efficacia verso i terzi/debitori (accettazione o notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c.), non potendosi automaticamente equiparare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate al momento di consumazione senza specifica motivazione
  • Il giudice cautelare deve motivare specificamente la determinazione della competenza territoriale se il luogo di consumazione non è univoco, utilizzando anche i criteri sussidiari previsti dall'art. 9 c.p.p.
  • Quando la difesa prospetta un errore di diritto scusabile o un legittimo affidamento rispetto a norme fiscali complesse e a prassi interpretative, il giudice deve esaminare e motivare adeguatamente tali elementi prima di ritenere sussistente il dolo e il fumus commissi delicti
  • Il periculum in mora che giustifica misure ablative deve essere fondato su elementi concreti e motivati circa il rischio di dispersione del profitto; non è sufficiente desumerlo automaticamente dal fumus

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