Cassazione Penale, Sentenza n. 2047/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Intrum Italy spa aveva chiesto l'ammissione al pagamento, in qualità di mandatario del cessionario, di un credito ipotecario originariamente sorto a favore di Intesa Sanpaolo (mutuo del 27/11/2007, ipoteca su immobile intestato alla coniuge Fotescu Alina). L'immobile era stato confiscato nel procedimento penale a carico di Puttolu Giorgino (art. 240 bis c.p.). Il Tribunale di Bologna respinse l'istanza ritenendo che: a) la cessione del credito avvenne dopo la trascrizione del sequestro/confisca, e ciò poneva questioni sulla tutela; b) l'istruttoria originaria di Intesa Sanpaolo era carente: il reddito lecito di Puttolu non giustificava la rata mensile di quasi 2.000 euro, elemento che indicava negligenza/diffusa mancanza di diligenza della banca al momento dell'erogazione. Intrum impugnò in cassazione rilevando che il Tribunale non aveva considerato correttamente l'orientamento delle Sezioni Unite n.29847/2018 e sostenendo la buona fede del cessionario e la correttezza dell'istruttoria bancaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la censura sul punto della cessione successiva al sequestro ma ha confermato che, alla luce della giurisprudenza (Sez. U. n.29847/2018), il cessionario può ottenere tutela solo dimostrando la buona fede propria o, in subordine, la buona fede dell'originario creditore. Nel caso concreto il Tribunale aveva fornito motivazione non contestata dal ricorrente circa la carenza istruttoria e la sproporzione tra redditi e obbligazioni, che configurano una condotta colposa dell'istituto erogante e impediscono di riconoscere l'affidamento incolpevole richiesto dall'art.52 d.lgs. n.159/2011. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
indicata come norma che ha consentito la confisca del bene nel procedimento penale; la confisca, trascritta, è rilevante ai fini della verifica dell'ammissibilità del credito ceduto
norma che disciplina l'ammissione del credito al riparto in caso di misure di prevenzione patrimoniali; la corte ha applicato il principio per cui il credito può essere ammesso solo se sussiste l'affidamento incolpevole dell'originario creditore o la buona fede del cessionario, la quale deve essere provata
art.58 d.lgs. n.385 del 1993 (TUB)
richiamato in motivazione come riferimento alla "cessione in blocco" del credito: la modalità di acquisto (in blocco) non esime il cessionario dall'onere di verificare la regolarità e la diligenza dell'originario rapporto
Sez. U. n.29847 del 2018 (giurisprudenza)
principio interpretativo secondo cui la cessione di un credito ipotecario successiva alla trascrizione di sequestro/confisca non preclude di per sé l'ammissibilità del credito né determina automaticamente mala fede del cessionario; tuttavia il cessionario subentra nella posizione giuridica del cedente e può valersi della buona fede dell'originario creditore solo se quest'ultima esisteva e viene adeguatamente dimostrata
Massime di principio
- La cessione di un credito ipotecario avvenuta dopo la trascrizione di sequestro o confisca non esclude automaticamente la tutela del cessionario, ma quest'ultimo ha l'onere di dimostrare la propria buona fede e, se del caso, la buona fede dell'originario creditore
- Il cessionario che acquista crediti "in blocco" non è esentato dall'onere di verifica: la modalità di acquisto non prova di per sé la buona fede
- Per ottenere tutela ex art.52 d.lgs. n.159/2011 è cruciale che l'originario creditore abbia compiuto un'istruttoria diligente; elementi di anomalia trascurati (es. sproporzione evidente tra redditi dichiarati e importo delle rate) possono configurare colpa della banca e precludere l'affidamento incolpevole
- La valutazione della diligenza dell'istituto erogante è fattuale e richiede l'esame degli accertamenti patrimoniali e delle verifiche di solvibilità svolte al momento dell'erogazione
- In situazioni analoghe, chi acquista crediti deve documentare sia la regolarità originaria dell'operazione sia gli accertamenti effettuati al momento della cessione per poter resistere a eccezioni fondate su negligenza dell'originario creditore
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →