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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07340/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'escussione, da parte della banca, di un pegno concesso dalla società poi fallita, con incameramento della somma di euro 277.245,03. La curatela fallimentare aveva agito in primo grado proponendo, in via principale, domanda di nullità del patto di pegno e, in via gradata, domande di revocatoria del pagamento ex art. 67, primo comma, n. 2, l. fall. e ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, chiedendo la restituzione della somma. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e dichiarato la nullità del pegno, ma aveva anche motivato sul presupposto della revocatoria. La banca aveva appellato contestando la nullità del pegno per errata applicazione dell'art. 2787 c.c. e deducendo l'insussistenza dei presupposti delle domande revocatorie. La Corte d'appello ha ritenuto fondato il motivo sulla nullità, ma ha anche reputato che il Tribunale avesse accolto la revocatoria del pagamento e ha dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo d'appello sul punto. In cassazione la banca ha denunciato violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e, con il secondo motivo, degli artt. 112 e 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito al primo giudice una statuizione revocatoria inesistente, in contrasto con il dispositivo che aveva accolto solo la domanda di nullità del pegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva erroneamente ricostruito il decisum di primo grado, attribuendo al Tribunale una statuizione di accoglimento della revocatoria che non risultava affatto dal dispositivo, il quale accoglieva soltanto la domanda principale di nullità del pegno. Poiché la revocatoria presuppone un pagamento valido ma inefficace, essa non poteva ritenersi implicitamente accolta a fronte della declaratoria di nullità del titolo costitutivo del pegno. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché verifichi se la curatela abbia espressamente riproposto le domande revocatorie del pegno oppure vi abbia rinunciato ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; nel primo caso dovrà pronunciare su tali domande e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte censura la decisione d'appello per avere attribuito al primo giudice una statuizione non contenuta nel dispositivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la declaratoria di inammissibilità del gravame per genericità.

  • art. 346 c.p.c.

    Indicato dalla Corte di cassazione quale norma da verificare in rinvio per accertare se le domande revocatorie non accolte siano state espressamente riproposte o rinunciate.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione agli effetti del giudicato, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 67, primo comma, n. 2, l. fall.

    Norma invocata dalla curatela per la revocatoria del pagamento conseguente all'escussione del pegno.

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    Norma invocata in via gradata dalla curatela per la revocatoria del pagamento.

  • art. 2787 c.c.

    Norma richiamata nell'appello per contestare la declaratoria di nullità del patto di pegno.

Massime di principio

  • Il decisum di primo grado deve essere ricostruito valorizzando congiuntamente dispositivo e motivazione, ma il dispositivo conserva un ruolo decisivo e non può essere contraddetto o sostituito dalla sola motivazione.
  • Non può ritenersi implicitamente accolta una domanda diversa da quella espressamente decisa nel dispositivo quando la struttura logica delle domande è incompatibile tra loro: la revocatoria di un pagamento presuppone infatti un pagamento valido, mentre la nullità del titolo a monte esclude tale presupposto.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile per genericità un motivo di gravame riferito a una statuizione che il primo giudice non ha in realtà pronunciato.
  • Quando la sentenza d'appello viene cassata, il giudice di rinvio deve prima verificare se le domande assorbite o non esaminate siano state ritualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; solo in tal caso deve pronunciare nel merito su di esse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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