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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37017/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce del 24 febbraio 2026, che aveva confermato per entrambi la condanna per furto in abitazione, tentato e consumato, aggravato; per uno dei due aveva inoltre confermato la condanna per ricettazione e simulazione di reato. Il primo ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. Il secondo ha articolato tre motivi: violazione degli artt. 125, 603 e 220 ss. c.p.p. e vizio di motivazione per omessa pronuncia su una richiesta istruttoria ritenuta decisiva, motivazione apparente e carenze nella motivazione sull'identificazione personale; vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà circa la responsabilità per il capo C), nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'art. 625, n. 5, c.p. Non sono riportati nel testo gli ulteriori dettagli fattuali dei furti né la specifica condotta di ricettazione o simulazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il motivo dell'imputato condannato anche per ricettazione e simulazione è stato ritenuto manifestamente generico, perché non si confrontava con la ragione per cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità. I tre motivi dell'altro imputato sono stati ritenuti assertivi e non diretti a formulare effettive censure di legittimità; essi sollecitavano inoltre un alternativo apprezzamento di merito delle prove. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l'evidente inammissibilità delle impugnazioni, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Il primo ricorrente denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La disposizione è indicata come parametro di censura, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma: dichiara il motivo inammissibile perché generico e non confrontato con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il primo ricorrente denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La disposizione è soltanto richiamata quale norma asseritamente violata; la decisione non ne enuncia un autonomo criterio interpretativo.

  • art. 603 c.p.p.

    Il primo motivo di ricorso di Vittorio Spagnoletti denuncia la violazione degli artt. 125, 603, 220 ss. cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione.

    La norma è menzionata tra i parametri invocati dal ricorrente, ma la Corte non ne affronta il merito, dichiarando il motivo inammissibile perché assertivo e non rivolto a effettive censure di legittimità.

  • artt. 220 ss. c.p.p.

    Il primo motivo di ricorso di Vittorio Spagnoletti denuncia la violazione degli artt. 125, 603, 220 ss. cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione.

    Le disposizioni sono richiamate come parametro dedotto dal ricorrente, senza una specifica interpretazione della Corte, che arresta l'esame per inammissibilità del motivo.

  • art. 192 c.p.p.

    Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa in ordine alla responsabilità per il capo C) e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

    Il richiamo all'art. 192 c.p.p. non è esaminato nel merito: la Corte ritiene che il motivo si risolva in enunciati assertivi e nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori, anziché in una censura di legittimità.

  • art. 625, n. 5, c.p.

    Il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 625, n. 5, cod. pen.

    La Corte non interpreta nel merito l'aggravante, poiché dichiara inammissibile la censura, formulata in modo assertivo e senza effettive critiche di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata determinata in euro 3.000.

  • art. 624-bis c.p.

    La sentenza impugnata ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione tentato e consumato ascritti ad entrambi.

    Il testo identifica il reato come furto in abitazione, ma non riporta il riferimento normativo né formula un principio interpretativo relativo alla fattispecie.

  • art. 648 c.p.

    La sentenza impugnata ha confermato la condanna del solo Bianchini per ricettazione.

    La ricettazione è menzionata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna, senza che la Corte affronti nel merito la norma o ne enunci un criterio interpretativo.

  • art. 367 c.p.

    La sentenza impugnata ha confermato la condanna del solo Bianchini per ricettazione e simulazione di reato.

    La simulazione di reato è menzionata tra le condanne confermate, ma non è indicato nel testo un riferimento normativo espresso né è svolta un'interpretazione della fattispecie.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in particolare quando la decisione di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono formulare censure effettive di legittimità e confrontarsi con la motivazione impugnata; enunciati assertivi e richieste di una diversa valutazione di merito degli elementi probatori non soddisfano tale onere.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa per la sua evidenza, può essere disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro l'amministrazione della giustizia

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