Cassazione Civile, Ordinanza n. 16124/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine dalla locazione di un cineteatro romano, già in comproprietà indivisa tra un soggetto privato e una società poi confluita in un diverso soggetto societario. Dopo la scadenza del contratto, le originarie locatrici agirono per il rilascio; successivamente, in altro giudizio, fu pronunciata condanna generica della società successore al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. per la mancata restituzione dell’immobile dopo la scadenza della locazione. Nel successivo giudizio di rinvio, instaurato a seguito di cassazione con rinvio, la Corte d’appello ha però dichiarato estinto l’intero processo ritenendo tardiva la riassunzione, applicando il termine trimestrale dell’art. 392 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69/2009, anziché il termine annuale previgente. I ricorrenti principali hanno denunciato violazione di legge, sostenendo che il giudizio era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della riforma e che quindi si applicava il vecchio termine annuale, rispettato dalla riassunzione. La società resistente ha proposto ricorso incidentale contestando, da un lato, la prova della qualità di eredi dei ricorrenti e, dall’altro, l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un’ulteriore asserita erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società e ha accolto il ricorso principale degli eredi. Ha ritenuto corretta la legittimazione dei ricorrenti a proporre impugnazione, perché la loro qualità di eredi non era stata specificamente contestata nel giudizio di rinvio e, comunque, la questione del contraddittorio era superata dalla rinuncia all’eredità da parte dell’ulteriore soggetto indicato come erede. Nel merito, ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d’appello aveva erroneamente applicato il termine trimestrale introdotto dalla l. n. 69/2009 a un giudizio iniziato nel 2002, mentre, in base alla disciplina transitoria, restava applicabile il termine annuale previgente dell’art. 392 c.p.c.; la riassunzione era quindi tempestiva e non poteva essere dichiarata l’estinzione del processo. La causa è stata rinviata a una diversa sezione della Corte d’appello di Roma per la decisione sull’appello della società e per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna generica per il mancato rilascio dell’immobile dopo la scadenza della locazione, con successiva liquidazione dell’indennità in separato giudizio
la Corte afferma che, per i giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della l. n. 69/2009, continua ad applicarsi il termine annuale previgente per la riassunzione davanti al giudice di rinvio
l’estinzione del processo conseguente alla mancata tempestiva riassunzione presuppone, nel caso concreto, una riassunzione tardiva che la Corte esclude
art. 58, comma 1, l. n. 69/2009
le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; la disciplina nuova non si applica al giudizio iniziato nel 2002
art. 46, comma 21, l. n. 69/2009
ha modificato l’art. 392 c.p.c. sostituendo il termine annuale con quello trimestrale
consente le produzioni documentali in cassazione ai fini della dimostrazione della qualità di erede, richiamato dalla società resistente in via astratta
ritenuto non applicabile perché il dedotto difetto di contraddittorio è superato dall’intervenuta rinuncia all’eredità da parte dell’ulteriore soggetto indicato
invocato nel ricorso incidentale per dedotto errore di percezione del materiale probatorio; la Corte esclude che vi sia stato un siffatto errore nella specie
richiamato per la dedotta omessa pronuncia sull’istanza di integrazione del contraddittorio
richiamati per sostenere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi
utilizzato per la formulazione dei motivi di ricorso principale e incidentale, in particolare per violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale
Massime di principio
- La disciplina transitoria delle modifiche al codice di procedura civile deve essere applicata in modo rigoroso: se la riforma prevede l’efficacia solo per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, il giudizio anteriore resta regolato dalla disciplina previgente anche per gli atti di riassunzione nel giudizio di rinvio.
- Nel giudizio di rinvio, la tempestività della riassunzione va verificata in base al termine processuale applicabile ratione temporis; l’erronea applicazione di un termine introdotto successivamente integra violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato l’estinzione.
- La qualità di erede, ai fini della legittimazione processuale, deve essere provata quando specificamente contestata; tuttavia, se la controparte non contesta in modo specifico tale qualità nel corso del giudizio, non può successivamente dolersene come errore di percezione o valutazione probatoria.
- Il vizio di contraddittorio relativo a un litisconsorte necessario non può essere invocato quando, per effetto di fatti sopravvenuti o comunque documentati in giudizio, risulti che il soggetto asseritamente pretermesso non è attualmente parte necessaria del rapporto processuale.
- Quando il giudice di rinvio dichiara estinto il processo per tardiva riassunzione in base a un termine processuale erroneamente individuato, la decisione va cassata con rinvio al giudice territoriale in diversa composizione per la prosecuzione della trattazione del merito e la regolazione delle spese.
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