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Ordinanza

Ordinanza n. 3104/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata Italiana a Dhaka in data 27.11.2025 in ragione del provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato emesso dal Prefetto di Palermo nel mese di ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202601177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata italiana a Dhaka e provvedimento prefettizio di archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Palermo e il conseguente diniego del visto di ingresso emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka. Nel corso del giudizio, le amministrazioni hanno comunicato di avere ripristinato l’istanza del datore di lavoro e di avere rilasciato, l’11 febbraio 2026, il nulla osta al lavoro subordinato, con conseguente attesa di un nuovo appuntamento consolare. Alla camera di consiglio è stata sollevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di incompetenza territoriale del TAR Lazio.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Sicilia. Ha ritenuto che il provvedimento prefettizio relativo al nulla osta, emesso dalla Prefettura di Palermo, costituisca l’atto principale dal quale deriva l’interesse a ricorrere, mentre il diniego del visto consolare sia a esso connesso per accessorietà nell’ambito di una procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo richiesto dallo straniero. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato applicato direttamente, poiché l’atto a monte era autonomamente e immediatamente lesivo e quindi non rientrava nella nozione di atto presupposto non immediatamente lesivo. La competenza del TAR Sicilia è stata comunque affermata sulla base del principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse, ricavati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., dall’art. 32 c.p.a. e, tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a., dall’art. 31 c.p.c. Il TAR Sicilia è stato indicato come competente anche a valutare le sopravvenienze derivanti dal rilascio del nulla osta e l’eventuale cessazione della materia del contendere. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Sicilia ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendovi stata decisione sulla domanda cautelare, le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale è inderogabile.

    Il principio di inderogabilità della competenza territoriale non impedisce, in presenza di cause connesse, l’operatività dei principi di concentrazione e simultaneus processus secondo le regole applicabili.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto conseguenziale lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale concorre a giustificare la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    ragionevole durata del processo

    La ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle cause connesse.

  • art. 32 c.p.a.

    consente il cumulo delle domande giudiziali innanzi allo stesso giudice

    Conferma la possibilità di trattare unitariamente domande connesse davanti al medesimo giudice.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente il ricorso alla disciplina civilistica della connessione, in quanto compatibile con il processo amministrativo.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda accessoria relativa al diniego del visto può essere trattata dal giudice competente per la domanda principale concernente il nulla osta.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo indicato come competente.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda atti adottati da autorità diverse ma inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria, la competenza territoriale relativa all’impugnazione dell’atto principale può attrarre quella relativa all’atto accessorio, in applicazione dei principi di concentrazione, simultaneus processus, effettività della tutela e ragionevole durata del processo.
  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplina il caso dell’impugnazione congiunta di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica quando l’atto a monte produce autonomamente e immediatamente una lesione ed è quindi autonomamente impugnabile.
  • Il provvedimento amministrativo individuale che produce effetti nei confronti di uno specifico destinatario non è un atto generale; la sua portata espansiva non esclude, pertanto, l’operatività delle regole di connessione tra causa principale e causa accessoria.
  • In assenza di una disciplina completa nel codice del processo amministrativo, l’art. 39, comma 1, c.p.a. consente di applicare, in quanto compatibile e quale espressione di principi generali, la regola dell’art. 31 c.p.c., secondo cui la domanda accessoria può essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per la domanda principale.
  • Il giudice dichiarato incompetente può indicare il giudice competente anche per la valutazione delle sopravvenienze che incidono sull’interesse alla decisione, quando tali sopravvenienze riguardano il medesimo procedimento amministrativo unitario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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