Cassazione Civile, Ordinanza n. 05165/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di manleva proposta da un'azienda universitaria policlinico nei confronti delle proprie assicuratrici, in relazione a un sinistro sanitario per il quale l'ente era stato condannato al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva accolto la manleva e condannato diverse compagnie a tenere indenne l'ente nella misura del 25% ciascuna. Le società assicuratrici ricorrono per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2965, 1341, 1322, comma 1, e 1343 c.c. nonché dei principi in tema di clausola claims made. Sostengono che la clausola di polizza prevedeva copertura solo per richieste di risarcimento presentate non oltre dodici mesi dopo la scadenza della polizza, purché relative a fatti avvenuti nel periodo di validità; nel caso concreto la prima richiesta sarebbe pervenuta il 12 settembre 2002, cioè oltre trentuno mesi dopo la scadenza dell'assicurazione (31 gennaio 2000) e oltre l'ultrattività pattuita fino al 31 gennaio 2001. Censurano la Corte d'appello per avere ritenuto nulla la clausola come vessatoria e come pattuizione di decadenza eccessivamente gravosa, aderendo a Cass. ord. 8894/2020, mentre secondo le ricorrenti la clausola claims made non disciplina una decadenza ma il perimetro del rischio assicurato, distinguendosi dal modello loss occurrence.
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso. Ritiene che la Corte d'appello abbia errato nel qualificare la clausola claims made come clausola vessatoria e come decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c. Richiama l'orientamento successivo di Cass. 12908/2022, condividendolo, secondo cui la claims made non integra una decadenza convenzionale ma concorre a identificare il rischio assicurato e si inserisce nel modello dell'assicurazione della responsabilità civile, entro il genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c. Poiché la richiesta risarcitoria era intervenuta oltre il periodo di efficacia della tutela, la Corte decide nel merito e rigetta la domanda di manleva proposta dall'azienda universitaria nei confronti delle ricorrenti. Le spese dell'intero giudizio sono compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errores in iudicando sulla qualificazione della clausola assicurativa.
La clausola claims made non costituisce, secondo la Corte, una decadenza convenzionale nulla per eccessiva difficoltà di esercizio del diritto, perché incide sulla delimitazione del rischio assicurato e non sulla perdita di un diritto già sorto.
La Corte esclude che la clausola in esame debba essere qualificata come clausola vessatoria per il solo fatto di limitare temporalmente la copertura.
Richiamato nel motivo per sostenere l'autonomia contrattuale nella scelta del modello claims made; la decisione conferma la validità del modello come espressione della causa del contratto assicurativo, nei limiti della sua corretta funzione delimitativa del rischio.
Richiamato nel motivo di ricorso; non viene posto a base di un autonomo vizio accolto, ma resta nel quadro della doglianza sulla validità della clausola.
La clausola claims made è ritenuta pienamente partecipe della causa indennitaria dell'assicurazione della responsabilità civile e compatibile con il genus dell'assicurazione contro i danni.
Massime di principio
- Nell'assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra di per sé una decadenza convenzionale, ma contribuisce a delimitare il rischio assicurato individuando il momento rilevante nella richiesta di risarcimento.
- La validità della clausola claims made va valutata come espressione dell'autonomia contrattuale nella selezione del rischio, non come sostituzione del modello contrattuale scelto dalle parti con quello loss occurrence.
- Non è corretta la qualificazione come clausola vessatoria o come patto di decadenza nullo di una previsione che subordini la garanzia alla presentazione della richiesta entro il periodo pattuito, quando essa operi quale elemento genetico dell'operatività della copertura.
- Se la richiesta risarcitoria interviene oltre il periodo di efficacia della tutela pattuita, l'assicuratore non è tenuto alla manleva, a meno che il contratto non preveda una copertura temporalmente sufficiente a ricomprendere quel sinistro.
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